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Conciliazioni al Corecom e altri procedimenti: l'Agcom fissa i tempi
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Articolo di Deborah Bianchi*
9 dicembre 2010 11:20
 
 La Delibera Agcom 401/10/CONS stabilisce la disciplina dei tempi massimi di conclusione dei procedimenti che non possono definirsi nel tempo massimo di 30 giorni previsto dalla legge.
 
Delibera AGCOM 401/10/CONS e risarcimento del danno
Riguardo al rapporto utente-AGCOM la disciplina in oggetto si avverte soprattutto nell’ambito dei procedimenti attinenti alle controversie tra operatori e utenti gestite dal Corecom.
La tabella allegata alla delibera riporta i tempi massimi di definizione dei procedimenti avanti al Co.re.com. come segue:
-procedimento di conciliazione della controversia (mod Ug): 30 gg decorrenti dalla data di proposizione dell’istanza;
-procedimento di adozione provvedimenti temporanei o rigetto della richiesta: 10 gg dalla presentazione dell’istanza;
-procedimento di dichiarazione di improcedibilità per vizi dell’istanza: 10 gg dalla presentazione dell’istanza;
-procedimento di avviso convocazione parti: 7 gg dal ricevimento dell’istanza;
-procedimento di definizione controversia (mod Gu14): 150 gg dalla presentazione dell'istanza.
 
Nell’ipotesi in cui il Corecom si pronunzi in ritardo, l’utente avrà diritto a richiedere il risarcimento del danno nella misura dell’interesse negativo. Ovvero nella misura in cui la mancata tempestiva emissione o comunicazione del provvedimento abbia sconvolto la scaletta progettuale del cittadino. Circostanza che dev’essere puntualmente dimostrata.
 
Il provvedimento si colloca nell’ambito del quadro normativo di riforma della legge 241/1990 sui rapporti tra cittadino e PA.
Il ritardo della Pubblica Amministrazione
La legge di riforma stabilisce che il procedimento in linea generale deve concludersi entro trenta giorni salvo che gli organi pubblici dispongano diversamente con regolamenti ad hoc. In quest’ultima ipotesi il tempo massimo di conclusione del procedimento non deve superare i 90 giorni.
La conseguenza per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento si individua prevedendo il risarcimento del danno ingiusto in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine .
La disciplina in oggetto non è una class action (introdotta nel nostro ordinamento dall'articolo 2 comma 446 della legge 244/2007, che ha inserito l'articolo 140-bis nel Dlgs 206/2005 -Codice del consumo). Si è voluto creare solo uno strumento di stimolo per migliorare l'azione amministrativa, attivabile previa diffida.
Vi sono chiare differenze tra la class action, che riguarda le lesioni dei diritti di consumatori e utenti in ambito contrattuale ed extracontrattuale e la nuova azione contro la Pa che concerne il rapporto tra cittadini e pubbliche amministrazioni.
Il ricorso sarà proponibile dal singolo utente.
 
Utenti e risarcimento del danno
Il risarcimento è collegato al ritardo o al silenzio della Pa, indipendentemente dal contenuto dell'atto, ma il danno non discende in modo automatico dalla scadenza del termine. In base all'articolo 2043 del Cc esso va provato nel suo ammontare ed è limitato all'interesse negativo.
Il bene della vita tutelato da questa normativa attiene al TEMPO (F. Caringella, Manuale di diritto amministrativo, 2008).
Il bene protetto dalla norma è il rispetto dei tempi certi del provvedimento al fine di salvaguardare la progettualità del privato e la determinazione dell'assetto di interessi dallo stesso preordinato in relazione ai tempi del procedimento. Il danno risentito dal privato è ingiusto perché la PA non ha rispettato i tempi determinati dall'ordinamento per la legalità del suo agire amministrativo.
Ne consegue che nell'ipotesi di scadenza del termine del procedimento, il privato, ove ne sia danneggiato, avrà diritto al risarcimento, indipendentemente dal contenuto del provvedimento.
Emerge, dunque, l'autonomia di tale fattispecie risarcitoria rispetto al contenuto dell'atto amministrativo. La questione della previa impugnazione dell'atto amministrativo avanti al GA è superata dalla nota Cassazione, sez. unite, n. 30254 del 23 dicembre 2008 che ha negato la necessità della c.d. pregiudiziale amministrativa.
Il danno non è però in re ipsa e non discende automaticamente dalla scadenza del termine.
Dovrà essere rigorosamente provato nel suo ammontare e sarà comunque limitato al c.d. interesse negativo. Il danno risarcibile “non potrà dunque essere quello che discende dalla mancata emanazione del provvedimento, ma solo quello che sia derivato al privato dalla situazione di incertezza protratta oltre il termine, in altri termini ciò che si definisce l'interesse negativo” (Cons. Stato, ordinanza n. 875/2005).

* Deborah Bianchi, avvocato specializzato in diritto applicato alle nuove tecnologie, esercita nel Foro di Pistoia e Firenze in materia civile e amministrativa
avv.deborah(at)deborahbianchi.it
 
 
 
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