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Telefonia, Internet, pay-tv. Contratti a distanza. Norme AGCOM
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Articolo di Rita Sabelli
4 dicembre 2015 11:11
 
Vincolo iniziale di massimo due anni per i contratti telefonici dei consumatori e possibilità di accedere ad almeno un contratto con durata iniziale di un anno.
Non solo: i termini per dare disdetta alla scadenza del vincolo non devono essere superiori a trenta giorni dalla stessa e il consumatore deve essere preavvisato del loro approssimarsi con un anticipo di almeno 30 giorni.
Tradotto: se stipulo un contratto il giorno 20/11/2015 il mio impegno potrà durare al massimo fino al 20/11/2017 e due mesi prima della scadenza devo essere avvisato riguardo alla possibilità di dare disdetta entro il 20/10/2017 (o anche dopo, se il termine contrattuale è inferiore a 30 giorni).

Queste in sostanza le più grosse novità fissate dal Garante per le comunicazioni (AGCOM) con due recenti provvedimenti (1) emanati a seguito delle modifiche apportate nel 2014 alle normative sui contratti a distanza del Codice del consumo dal D.lgs. 21/2014 di recepimento della Direttiva 2011/83/UE, a cui i gestori di servizi di telecomunicazione devono adeguarsi entro domani 5 Dicembre.

Il Garante ha voluto regolare i contratti sottoscritti a distanza nel proprio ambito, ovvero i contratti di “comunicazione elettronica” tra i quali rientrano i contratti telefonici, di servizi internet e per tv a pagamento.

Vengono ribaditi concetti in gran parte già sanciti dalla legge, con interessanti specifiche però proprio nell'ambito della telecomunicazione.

Si regola quindi l'informazione precontrattuale, le modalità di sottoscrizione dei contratti via telefono, le modalità per comunicare le modifiche contrattuali, i casi di contratti non richiesti, il recesso e la disdetta, etc.

Maggiori informazioni sul contenuto delle delibere si trovano nella scheda pratica aggiornata
Telefonia, Internet, tv a pagamento: regole e diritto di recesso per i contratti a distanza

(1) Delibera 519/2015 che ha sostituito, abrogandola, la 664/2006, e Delibera 520/2015
 
 
 
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