Cosimo, molto tecnicamente, ha spiegato quello che in parole
povere si dice già da tempo su questo forum. In tutti
i rimandi alla giurisprudenza a cui Cosimo si riferisce
possiamo aggiungere, in parole povere, che Telecom o altri
operatori non saranno mai in grado di dimostrare
l'esattezza del traffico che addebita, qualora
contestato. Allora, quale è il problema a
contestarlo?
danilo.
P.S. grazie per
l'esaustivo intervento.
4 agosto 2009 0:00 - cosimo
La bolletta non costituisce prova del credito della società
telefonica – Se è contestata dall’utente - La bolletta
telefonica, se contestata dall’utente, non costituisce
prova sufficiente a dimostrare in sede giudiziaria
l’esistenza del credito della società fornitrice del
servizio. Occorre considerare che la giurisprudenza
pacificamente riconosce natura privatistica al contratto di
abbonamento telefonico, il cui contenuto è predeterminato
per legge secondo uno schema al quale l’utente rimane
libero di aderire senza poterlo modificare (ex plurimis
Cass. 29.11.1978, n. 5613). Nella struttura del contatto il
contatore centrale assume la funzione di strumento di
registrazione del traffico telefonico, imposto dallo schema
normativo ed accettato con la sottoscrizione, che si presume
idoneo in ragione dei collaudi e dei controlli, ai quali è
sottoposto da parte della pubblica amministrazione (Cass.
29.4.1997, n. 3686). Il mezzo attraverso il quale le
registrazioni del contatore vengono comunicate all’utente
è la bolletta telefonica, atto unilaterale di natura
contabile non dissimile dalla fattura (Cass. 17.2.1986, n.
947), che costituisce prova delle registrazioni riportate se
l’utente non le contesta (Cass. 10.9.1997, n. 8901); nel
caso contrario la bolletta perde qualsiasi efficacia
probatoria e la società telefonica ha l’onere di fornire
la dimostrazione della corrispondenza delle registrazioni in
essa riportate a quelle del contatore centrale, avvalendosi
di qualsiasi mezzo, come i tabulati e le rilevazioni
fotografiche mensili del contatore medesimo. La
distribuzione dell’onere probatorio secondo lo schema
sopra indicato non è influenzata dalla scelta dell’utente
di non chiedere il controllo del traffico telefonico,
essendo la richiesta rivolta al conseguimento di finalità
differenti. Con la dimostrazione della corrispondenza delle
registrazioni riportate nella bolletta a quelle del
contatore centrale si esaurisce l’onere probatorio della
società telefonica, salvo che non venga specificamente
dedotto il cattivo funzionamento del contatore; nel quale
caso si apre una serie di altri problemi che non è
necessario affrontare. Nell’ambito di questa diversa
problematica può assumere rilievo l’uso di apparecchi
“cordless” non omologati, che in certe condizioni rende
possibile l’inserimento di terzi, aumentando indebitamente
il traffico riferibile all’utenza (Cassazione Sezione
Terza Civile n. 10313 del 28 maggio 2004, Pres. Duva, Rel.
Durante).