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4 agosto 2009 0:00 - danilo
Cosimo, molto tecnicamente, ha spiegato quello che in parole povere si dice già da tempo su questo forum.
In tutti i rimandi alla giurisprudenza a cui Cosimo si riferisce possiamo aggiungere, in parole povere, che Telecom o altri operatori non saranno mai in grado di dimostrare l'esattezza del traffico che addebita, qualora contestato.
Allora, quale è il problema a contestarlo?

danilo.

P.S. grazie per l'esaustivo intervento.
4 agosto 2009 0:00 - cosimo
La bolletta non costituisce prova del credito della società telefonica – Se è contestata dall’utente - La bolletta telefonica, se contestata dall’utente, non costituisce prova sufficiente a dimostrare in sede giudiziaria l’esistenza del credito della società fornitrice del servizio. Occorre considerare che la giurisprudenza pacificamente riconosce natura privatistica al contratto di abbonamento telefonico, il cui contenuto è predeterminato per legge secondo uno schema al quale l’utente rimane libero di aderire senza poterlo modificare (ex plurimis Cass. 29.11.1978, n. 5613). Nella struttura del contatto il contatore centrale assume la funzione di strumento di registrazione del traffico telefonico, imposto dallo schema normativo ed accettato con la sottoscrizione, che si presume idoneo in ragione dei collaudi e dei controlli, ai quali è sottoposto da parte della pubblica amministrazione (Cass. 29.4.1997, n. 3686). Il mezzo attraverso il quale le registrazioni del contatore vengono comunicate all’utente è la bolletta telefonica, atto unilaterale di natura contabile non dissimile dalla fattura (Cass. 17.2.1986, n. 947), che costituisce prova delle registrazioni riportate se l’utente non le contesta (Cass. 10.9.1997, n. 8901); nel caso contrario la bolletta perde qualsiasi efficacia probatoria e la società telefonica ha l’onere di fornire la dimostrazione della corrispondenza delle registrazioni in essa riportate a quelle del contatore centrale, avvalendosi di qualsiasi mezzo, come i tabulati e le rilevazioni fotografiche mensili del contatore medesimo. La distribuzione dell’onere probatorio secondo lo schema sopra indicato non è influenzata dalla scelta dell’utente di non chiedere il controllo del traffico telefonico, essendo la richiesta rivolta al conseguimento di finalità differenti. Con la dimostrazione della corrispondenza delle registrazioni riportate nella bolletta a quelle del contatore centrale si esaurisce l’onere probatorio della società telefonica, salvo che non venga specificamente dedotto il cattivo funzionamento del contatore; nel quale caso si apre una serie di altri problemi che non è necessario affrontare. Nell’ambito di questa diversa problematica può assumere rilievo l’uso di apparecchi “cordless” non omologati, che in certe condizioni rende possibile l’inserimento di terzi, aumentando indebitamente il traffico riferibile all’utenza (Cassazione Sezione Terza Civile n. 10313 del 28 maggio 2004, Pres. Duva, Rel. Durante).
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