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 ITALIA - ITALIA - Liberta' espressione/Internet. Cassazione conferma: web diverso da carta stampata
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Notizia 
1 ottobre 2010 16:08
 
Il direttore di un giornale on-line non risponde di 'omesso controllo' in caso di pubblicazioni, sul sito da lui diretto, dai contenuti diffamatori. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, che spiega come il reato previsto dall'art. 57 cp, che punisce i direttori per non aver vigilato sul contenuto delle pubblicazioni, non puo' essere applicato al web perche' previsto solo per la carta stampata.
L'articolo 57, spiegano infatti i supremi giudici nella sentenza 35511 'si riferisce specificamente all'informazione diffusa tramite la carta stampata. La lettera della legge e' inequivoca e a tale conclusione porta anche l'interpretazione storica della norma'.
In giurisprudenza, spiega la quinta sezione penale, si e' discusso sulla possibilita' di estendere il concetto di stampa anche ad altri mezzi di comunicazione, ma si anche escluso 'che fosse assimilabile al concetto di stampato la videocassetta preregistrata' ed e' anche noto, ricorda la Cassazione, che la 'giurisprudenza ha concordemente negato che al direttore della testata televisiva sia applicabile la normativa dell'articolo 57 cp stante la diversita' strutturale tra i due differenti mezzi di comunicazione (la stampa da un lato, la radiotelevisione dall'altro) e la vigenza nel diritto penale del principio di tassativita''. Mentre per la tv il problema della responsabilita' del direttore e' stato risolto con la legislazione, il web e' una materia ancora da studiare.
'Analogo discorso - sottolineano i supremi giudici - deve essere fatto per quel che riguarda l'ammissibilita' di internet al concetto di stampato.
L'orientamento prevalente in dottrina e' stato negativo atteso che, perche' possa parlarsi di stampa in senso giuridico occorrono due condizioni che certamente il nuovo medium non realizza: che vi sia una riproduzione tipografica e che il prodotto di tale attivita' sia destinato alla pubblicazione e quindi debba essere effettivamente distribuito tra il pubblico'.
Il caso esaminato ha riguardato il direttore della testata 'Merate online', condannato dalla Corte d'appello di Milano per omesso controllo in relazione alla pubblicazione di una lettera ritenuta diffamatoria nei confronti dell'ex ministro della Giustizia Roberto Castelli e di un suo collaboratore. La sentenza e' stata annullata dalla Corte di Cassazione proprio perche' 'il fatto non costituisce reato'. Cosi' come non sono 'responsabili dei reati commessi in rete gli access provider, i service provider e gli hosting provider - hanno spiegato i supremi giudici - a meno che non fossero al corrente del contenuto criminoso del messaggio diramato (ma in tal caso rispondono di concorso) cosi' qualsiasi tipo di coinvolgimento va escluso per i coordinatori dei blog e dei forum' e per questo anche per 'la figura del direttore del giornale diffuso sul web'.
Qui una vicenda Aduc con, a conclusione, sentenza di Cassazione simile.

 
 
 
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