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CANONE RAI: tempi per esenzione non possesso apparecchio
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Lettera 
10 gennaio 2017 0:00
 
1809 08/01/2017 Buon giorno, prendo spunto dall'Articolo 25235 del 06/12/2016 di Vincenzo DONVITO, che, tra le sottoscrivibili considerazioni sul fisco italiano, avvisa in merito al termine, per forza sfuggito, per presentare la Dichiarazione di Non Possesso evitando l'addebito nel primo mese dell'Anno al quale si riferisce.
Infatti, la data che mnemonicamente, credo tutti, avevamo in testa era quella del 31/01.
Sia perché era nota come termine per evitare l'Addebio del Canone, sia perché il Canone, a similitudine di quanto avviene, ad esempio, per la Tassa Possesso Veicoli, si è sempre pagato durante il primo mese successivo alla scadenza ovvero dopo (con sanzione), ma mai prima (non ricordo se così anche per la TV, ma per la Tassa Auto non si può pagare in anticipo - misbaglio?)
Per cui credo che a nessuno fosse mai venuto in mente che si poteva dichiarare il non possesso anche prima del 01/01.
Salvati dall'Avviso di Vincenzo, mi viene, ora e dunque, in mente un'altra domanda:
Da quanto tempo prima delle scadenze indicate: - 31 Gennaio dell'Anno coinvolto, 31 Dicembre e 20 Dicembre dell'Anno precedente -, a seconda dei casi, è possibile inviare la Dichiarazione di Non Possesso?
Considerando che:
1) Sui modelli ministeriali non è indicato il periodo per il quale la dichiarazione si riferisce.
2) Se non fosse specificata una data "dalla quale", a ragionare per limiti si potrebbero dunque inviare, in una sola volta ed ancorché con plichi separati, più dichiarazioni ovvero anche per più anni a venire? (non farebbe risparmiare il pizzo di Raccomandata alle Poste, ma eviterebbe di dovere fare la dichiarazione ogni anno).
Grazie, cordialità,
Mario, da Sovere

Risposta:
non c'e' un limite di anticipo entro cui inviare la dichiarazione, ovviamente considerando che il periodo di invio deve essere successivo a quello della scadenza precedente. La legge dice solo che va inviata entro il 31 gennaio dell'anno a cui si riferisce il pagamento dell'imposta (con le recenti aggiunte fatta dall'agenzia delle entrate per evitare di doversi poi attivare per chiedere il rimborso della prima rata di gennaio addebitata sulla bolletta della luce: 20 dicembre per la dichiarazione via posta, 31 dicembre per quella telematica con posta elettronica certificata). Per cui -per esempio- se lei la invia il 30 gennaio 2017, si riferisce al 2017, se invece la invia il 1 febbraio 2017 dovrebbe riferirsi al 2018. Ma abbiamo scritto "dovrebbe", perche', in assenza di specifica norma, il nostro e' un ragionamento logico.... che -piu' che talvolta- non fa parte delle ratio delle norme. Per evitare di farsi male senza ragione, consigliamo, allo stato dei fatti, di inviare la dichiarazione entro e a ridosso del 20 di dicembre dell'anno precedente all'imposta di riferimento.
Va da se' che quanto lei auspica relativamente ad una dichiarazione pluriennale, la norma non lo prevede. Anzi -a nostro avviso- ha previsto la dichiarazione da rinnovare ogni anno proprio giocando sul fatto che qualcuno se ne dimentichi e si ritrovi a pagare l'imposta o la penale di ritardo della dichiarazione. Un "nostro avviso" che non ci sembra tanto campato in aria, ma in linea col metodo del nostro sistema fiscale.
 
 
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