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 ITALIA - ITALIA - Imposta/Canone Rai. La bozza del nuovo metodo di pagamento tramite bolletta luce
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2 marzo 2016 13:48
 
Priorità, comunque, alla fornitura elettrica. Non c'è distacco della luce in caso di mancato pagamento del canone Rai e, in caso di pagamento parziale della bolletta, la priorità va al saldo della quota per l'energia elettrica. Le sanzioni e gli interessi eventualmente dovuti per la quota del canone sono comunque applicati dall'Agenzia delle entrate. E' quanto prevede la bozza del decreto che il ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'Economia, sta preparando in vista del pagamento del canone Rai nella bolletta elettrica e che l'Adnkronos ha potuto consultare. "In caso di pagamento parziale della fattura elettrica senza indicazione da parte dell'utente dell'imputazione delle somme pagate, l'imputazione avviene prioritariamente alla fornitura elettrica", si puntualizza. Il pagamento del canone Rai, si legge nella bozza, avverrà "in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. Le rate si intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre. L'impresa elettrica inserisce nelle fatture solo le rate del canone scadute nel periodo in cui è titolare del contratto". In caso di mancato pagamento totale o parziale della fattura comprensiva del canone, l'impresa elettrica "provvede ad inviare solleciti al cliente con le modalità ordinariamente utilizzate. Per quanto attiene alla quota di canone, le sanzioni e gli interessi eventualmente dovuti sono comunque applicati dall'Agenzia delle entrate". Qualora entro l'anno solare successivo il cliente non abbia provveduto al pagamento del canone "le azioni di recupero del canone non pagato, unitamente alle relative sanzioni e interessi, sono effettuate dall'Agenzia delle entrate. In nessun caso il mancato pagamento del canone comporta il distacco della fornitura di energia elettrica".
Le fatture, si legge, "sono inviate ai clienti anche nei casi in cui non emergano somme dovute a titolo di consumi elettrici" e in sede di prima applicazione nella prima fattura emessa successivamente al primo luglio 2016 "sono cumulativamente addebitate tutte le rate scadute dall'impresa elettrica che risulta titolare del contratto alla data del primo luglio 2016". In caso di attivazione di una nuova utenza successivamente all'emissione da parte dell'impresa elettrica delle fatture con scadenza nel mese di ottobre, si legge nella bozza, "il canone dovuto viene addebitato, in un'unica soluzione, nella prima rata dell'anno successivo dall'impresa elettrica che risulta titolare del contratto". Nella bozza del provvedimento ci sono anche le tempistiche e le modalità di coinvolgimento dei vari soggetti interessati alla vicenda (imprese elettriche, Acquirente Unico e Agenzia delle Entrate). Dal 2017, si rileva, "entro il 28 febbraio di ogni anno, le imprese elettriche trasmettano all'Agenzia delle Entrate una comunicazione contenente i seguenti dati riferiti all'anno precedente: il riepilogo degli importi complessivamente riscossi a titolo di canone; il dettaglio, per contratto, per codice fiscale e per singola fattura degli importi addebitati a titolo di canone, di quelli riscossi, di quelli rimborsati e di quelli non riscossi nonché della data di attivazione del contratto per fornitura elettrica; il dettaglio, per contratto, per codice fiscale e per singola fattura delle somme indicate come non riscosse nella comunicazione presentata nell'anno precedente e riscosse a seguito di sollecito nell'anno di riferimento, nonché dei rimborsi richiesti nell'anno precedente e rimborsati nell'anno di riferimento". Al momento non è ancora specificato l'ammontare delle sanzioni "in caso di omessa presentazione della comunicazione".
L'Agenzia delle Entrate, si sottolinea nella bozza del decreto, "verifica la corrispondenza tra i dati contenuti nella comunicazione" e "le somme riversate dalle imprese elettriche. In caso di tardivo, omesso o parziale riversamento delle somme riscosse, trasmette una comunicazione alle imprese elettriche con la quale è richiesto il pagamento delle somme non riversate, unitamente alle sanzioni". L'Agenzia delle entrate (Direzione provinciale I di Torino - Ufficio Territoriale di Torino I - Sportello Sat), prevede il provvedimento, "utilizza i dati contenuti nella comunicazione per verificare il corretto versamento del canone da parte degli utenti e determinare, in caso di omesso, parziale o tardivo versamento, l'importo del canone, degli interessi dovuti e delle relative sanzioni. Nei casi in cui la tardività non dipende da cause imputabili all'utente non si procede all'applicazione di sanzioni e interessi a suo carico". L'Agenzia delle entrate utilizza i dati contenuti nella comunicazione "per verificare il corretto addebito del canone da parte delle imprese elettriche. In caso di omesso, parziale o tardivo addebito del canone, l'Agenzia delle entrate trasmette una comunicazione alle imprese elettriche con la quale è richiesto il pagamento delle sanzioni e gli interessi moratori". Le somme riscosse dalle imprese elettriche a titolo di canone, si legge nella bozza, "sono riversate mediante versamento unitario" entro il giorno 20 del mese successivo a quello di incasso e, comunque, l'intero canone riscosso è riversato entro il 20 dicembre di ciascun anno. "Ai fini del rispetto della scadenza del 20 dicembre -si rileva - si intendono per riscosse le somme incassate nel mese di novembre. Le somme riscosse nel mese di dicembre sono riversate entro il 20 gennaio dell'anno successivo".  
 
 
 
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