APPELLO ALLE ISTITUZIONI PER IL RIPRISTINO DELLA LEGALITÀ
NEL SETTORE DELLA TELEFONIA MOBILE
DA OLTRE
6 ANNI, la delibera n. 7/02/CIR
(http://www.agcom.it/provv/d_07_02_CIR.htm)
dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
(AGCOM) rende possibile il mantenimento dello stesso numero
di cellulare passando da un gestore ad un altro (Mobile
Number Portability) e, congiuntamente, IMPONE che il credito
residuo presso il vecchio operatore venga trasferito sulla
SIM di quello nuovo.
Precisamente, l’articolo
2, comma 3, delle “Disposizioni in materia di portabilità
del numero mobile: fissazione delle condizioni economiche e
di fornitura del servizio”, datate 28 marzo 2002, non
concede una mera facoltà ai gestori di concordare modalità
idonee al trasferimento del credito, ma IMPONE loro di
farlo:
“L’operatore DONOR, su richiesta
dell’operatore RECIPIENT, concorda le modalità di
trasferibilità del credito residuo a condizioni
trasparenti, non discriminatorie e ragionevoli”
(http://www.agcom.it/provv/d_07_02_CIR.htm#02).
Tuttavia, non c'è verso che i gestori mobili si
adeguino alle prescrizioni di legge e, in assenza di accordo
fra gli stessi operatori, agli utenti viene negato de facto
il diritto alla “portabilità del credito residuo”
quando si passa da un gestore mobile ad un altro.
Dopo anni d’inutili intimazioni, decreti e diffide, ancora
nello scorso mese di agosto 2007, con la delibera N.
416/07/CONS “DIFFIDA AGLI OPERATORI DI TELEFONIA MOBILE AD
ADEMPIERE L’OBBLIGO DI RICONOSCIMENTO AGLI UTENTI DEL
CREDITO RESIDUO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 3 DELLA LEGGE
40/07” (http://www.agcom.it/provv/d_416_07_CONS.htm)
l’AGCOM concedeva ai gestori altri 45 giorni per mettersi
in regola:
“L’AUTORITÀ nella riunione del
Consiglio del 2 agosto 2007… DIFFIDA le società
TELECOM ITALIA S.P.A., con sede legale in Milano, in Piazza
Affari n. 2, e sede secondaria in Roma in Corso d’Italia
n. 41; VODAFONE S.P.A. con sede legale in Ivrea (TO), in
via Jervis 13; WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A., con sede
legale in Roma in via C.G. Viola 48; H3G ITALIA S.P.A., con
sede legale in Trezzano sul Naviglio (MI), in via Leonardo
da Vinci 1, e sede secondaria in Roma, in via Alessandro
Severo 246; CARREFOUR ITALIA MOBILE, con sede legale in
Milano, in via Caldera 21; COOP ITALIA, con sede legale in
Casalecchio di Reno (BO), in via del Lavoro 6/8, AD
OTTEMPERARE, ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI 45 GIORNI DALLA
NOTIFICA DELLA PRESENTE, ALL’OBBLIGO DI RESTITUZIONE DEL
CREDITO RESIDUO IN CASO DI RECESSO ED A QUELLO DI
PORTABILITÀ DELLO STESSO CREDITO IN CASO DI TRASFERIMENTO
DELL’UTENZA PRESSO UN ALTRO OPERATORE, ai sensi del comma
3 dell’articolo 1 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n.
40, predisponendo tutte le attività tecniche e gestionali
necessarie all’adempimento dell’obbligo di legge.
IN CASO DI INOSSERVANZA della presente diffida,
L’AUTORITÀ PROVVEDERÀ ALL’AVVIO DI PROCEDIMENTO
SANZIONATORIO ai sensi dell’art. 98, comma 11, del decreto
legislativo 1 agosto 2003, n. 259, come modificato
dall’articolo 2, comma 136, del decreto legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, per la violazione del combinato
disposto dei commi 1 e 3 dell’art. 1 decreto legge 31
gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni dalla
legge 2 aprile 2007, n. 40
(http://www.agcom.it/provv/d_416_07_CONS.htm).”
Ai sensi della delibera n. 7/02/CIR, il termine massimo di
45 giorni, di cui alla delibera n. 416/07/CONS, dunque, è
da considerarsi come una dilazione temporale, vale a dire
una proroga dei tempi di adeguamento che sarebbe stata
concessa agli operatori, da aggiungersi, in pratica,
all’inammissibile ritardo (già nell’agosto 2007) di
circa 5 anni e mezzo –corrispondente a circa 2000 giorni
successivi al termine di 30 giorni dalla data della notifica
della delibera n. 7/02/CIR, che (come si è evidenziato) è
del 28 marzo 2002–.
Non essendo dato conoscere
la motivazione, i presupposti di fatto e le ragioni
giuridiche di tale provvedimento, simile concessione appare
francamente inconcepibile.
Considerato che TIM,
Vodafone, Wind e H3G non si erano adeguati nel lasso dei 5
anni e mezzo precedenti, ci si poteva ragionevolmente
aspettare che, per l’occasione, invece, si adeguassero,
visto che, nella più totale e assoluta impunità, non
l’avevano mai fatto prima?
Che cosa fa, allora,
l’AGCOM? Forse che stavolta, finalmente, sanziona i
gestori, come espressamente previsto dalla suddetta delibera
n. 416/07/CONS del 2 agosto 2007 emanata dalla stessa AGCOM?
Macché… ad oggi, ancora NULLA DI FATTO, DOPO OLTRE 6
ANNI d’impunite inadempienze!
A tale proposito,
l’ADUC (Associazione per i Diritti degli Utenti e
Consumatori) in data 3 giugno 2008 ha redatto un preciso
esposto all’AGCOM e all’AGCM (Antitrust), con tutti i
riferimenti che documentano le inadempienze relative ai vari
gestori, scaricabile dal sito Internet dell’ADUC al link
http://www.aduc.it/dyn/tlc/ESPOSTOCreditoResAgcomAntitrust.p
df
L'AGCOM, se non provvedesse secondo quanto
dovuto in base ai suoi stessi fini istituzionali, non
farebbe che confermare la propria condotta omissiva e
l’incapacità a far rispettare le sue stesse delibere.
L’impressione, in effetti, è che sembri fare tutto il
possibile affinché gli operatori telefonici, anche quando
sussistono tutti gli estremi e le circostanze per farlo, non
vengano invece sanzionati.
A fronte di una
costante riduzione del potere d’acquisto per le famiglie
italiane, le compagnie telefoniche continuano a macinare
enormi profitti e causano gravi pregiudizi economici
all’intera utenza nazionale.
COSA APETTA
L’AGCOM A SANZIONARE I GESTORI INADEMPIENTI?
Può essere comprensibile rilevare che in Italia gli organi
di controllo siano lenti ma, cosa ben più grave, è dover
constatare quanto essi siano altresì assai poco efficaci,
come è costretta a riconoscere la stessa Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni in una propria segnalazione al
Governo
(http://www.agcom.it/provv/Segnalazione_Gov_07–2006.pdf).<
br> Com’è noto, infatti, le sanzioni nel settore
delle telecomunicazioni sono, sostanzialmente, risibili per
la loro ridotta entità e con tempi di applicazione
lunghissimi. A fronte della forza numerica dei clienti, i
dati disponibili indicano, in tutta evidenza, che esse sono
del tutto inique, se commisurate rispetto all’enorme
fatturato e ai profitti delle società interessate e, per
giunta, arrivano spesso con anni di ritardo, a causa
dell’inadeguatezza della struttura del sistema
sanzionatorio.
PIÙ I TEMPI DELLA GIUSTIZIA SI
ALLUNGANO, MENO SI FANNO RICORSI... E MENO SI HA
GIUSTIZIA!
Lungi dal poter esplicare un qualsiasi
ruolo deterrente, tale contingenza rischia di acquisire, di
fatto, un’inammissibile valenza d’improprio incentivo
d’impresa nei confronti di chi, anziché essere
paradossalmente premiato per il proprio (mal)operato,
meriterebbe, al contrario, una punizione esemplare.
D’importanza non secondaria, parimenti, è la
circostanza che, nell’attesa che finanche arrivi
l’eventuale sanzione, somme considerevoli indebitamente
introitate, per quanto di dubbia liceità, vengono comunque
investite, quali fossero una sorta di –improprio–
finanziamento per l’attività d’impresa pagato –a loro
insaputa– dai milioni di utenti consumatori.
CHI OBBLIGA GLI OPERATORI TELEFONICI A RISPETTARE LA LEGGE
IN ITALIA?
Sarebbe oltremodo interessante ed
assai utile analizzare, nello specifico, quanto possa
effettivamente esercitare un ruolo deterrente
un'eventuale azione sanzionatoria da parte
dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
(AGCOM) o anche dell'Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato (AGCM – Antitrust), ovvero in che misura
tale eventuale sanzione vada realmente ad “impattare”
sulla profittabilità contabile di fine anno e si possa,
pertanto, ritenere congrua.
PERCHÉ UN OPERATORE
DI TELEFONIA MOBILE DOVREBBE RISPETTARE IL DECRETO
DELL’AGCOM DI 6 ANNI FA SULLA PORTABILITÀ DEL NUMERO
MOBILE, SE L'AUTORITÀ ITALIANA NON HA MAI COMMINATO
SANZIONI NEI CONFRONTI DEI GESTORI CHE NON LO OSSERVANO?
E’ del tutto evidente che, per una multinazionale
delle TLC, invece di rispettare i diritti dei clienti, sia
più conveniente rischiare di dover pagare una sanzione
pecuniaria, solo eventualmente irrogata e, nel caso,
comunque, tardivamente e di entità irrisoria. Queste
grandi imprese possono facilmente inserire un importo
sanzionatorio forfetario nei propri bilanci alla stessa
stregua di eventuali spese accessorie, di certo
infinitamente inferiore ai cachet pagati per le loro
campagne pubblicitarie.
L’ottemperanza alle
normative, per contro, favorirebbe non solo la parte
contrattualmente più debole dei consumatori ed utenti, ma
anche la sana concorrenza e la buona salute del (sempre
invocato) libero mercato.
Nel Paese dei furbetti
vari, rispettare la Legge pare costituire un dovere solo per
il semplice cittadino-utente-consumatore. A chi fa affari,
invece, gli interessi economici in gioco, quando non
garantiscono l’assoluta impunità, concedono inammissibili
dilazioni temporali per pagare un’oblazione che, di fatto,
ha pressappoco il valore di un buffetto, costituendo,
paradossalmente, un premio per un comportamento censurabile
ed indecente.
Un Paese civile è tale quando
esistono regole giuste ed uguali per tutti, a cui
corrispondano, altresì, certezza, celerità, congruità ed
efficacia della pena. Diversamente, confidando nella
propria sostanziale impunità, s’impone il Far West e la
negazione dello stato di diritto.
TOLLERANZA ZERO
CON CHI NON RISPETTA LE REGOLE?
I gestori
telefonici possono continuare imperterriti a perpetrare i
loro comportamenti scorretti. Infatti, sono incentivati a
ciò dalla consapevolezza che, nel Bel Paese, la
“tolleranza zero” viene annunciata solo verso alcuni
reati, specie se commessi dagli elementi più deboli nella
scala sociale, ma, quando questi sono perpetrati da parte di
grosse società, nei loro confronti si pratica, invece, la
politica del “laissez faire”, pur avendo le autorità
istituzionali tutti gli strumenti per sanzionare.
L'attività amministrativa deve essere retta da criteri
di economicità, di efficacia, di pubblicità e di
trasparenza, secondo le modalità previste dalla Legge 7
agosto 1990, n. 241, e dalle altre disposizioni che
disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi
dell'ordinamento comunitario.
PER QUESTI
MOTIVI,
STANTE l’inammissibile inerzia da parte
dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che
ha consentito che il disposto regolamentare sancito dalla
citata delibera AGCOM n. 7/02/CIR del 28 marzo 2002 sia
impunemente rimasto senza applicazione DA OLTRE 6 ANNI dalla
sua entrata in vigore,
CHIEDO
CHE LE
ISTITUZIONI NAZIONALI E COMUNITAIRIE INTERVENGANO A FARE
CHIAREZZA E STABILIRE ORDINE PER IL RIPRISTINO DELLA
LEGALITÀ NEL SETTORE DELLE TELEFONIA MOBILE.
La riproduzione di questo comunicato è
liberamente consentita citando la fonte ed inviando un
E-mail di notifica all'indirizzo:
1 luglio 2008 0:00 - GIUSEPPE RODINO'
Ho avuto per quasidue anni il cell.co il gestore 3,che poi
non era 3 perchè era sempre tim.Dopo due anni oltre che ho
dovuto buttare il cell.perchè non si poteva usare altre sim
ho perso anhe 28 euro di credito rsiduo per passare a
vodafone.Poi un'altra cosa:arrivano delle publicità sul
telefonino sensa nessuna autorizazione e proprio oggi
01/07/08 la vodafone mi comunica che nel mese giugno ho
pagato 42 euro per trovarmi questi messaggi,che per giunta
mai letti.Distinti saluti.Con la speranza che qualcosa si
muova