Indipendentemente dall'operatore telefonico, i costi di
disattivazione per l'utenza telefonica non sono previsti in
caso di recesso entro 14 giorni dalla sottoscrizione del
contratto telefonico (in questo caso entra in gioco il
diritto di ripensamento) così come in caso di
disattivazione dell'offerta internet e/o telefono a scadenza
naturale del contratto.
5 febbraio 2018 11:51 - rossi1966
All'inizio di Agosto, il disegno di legge sulla Concorrenza
ha superato il vaglio del Senato ed è finalmente diventato
legge. Tra le novità centrali introdotte dal Ddl
Concorrenza Legge n° 124/2017 ci sono quelle legate alla
tutela dei consumatori in materia di telefonia fissa e
mobile.
Disdetta telefonica più semplice e meno costosa
Le novità introdotte dal Ddl Concorrenza 2017 per il
mercato della telefonia dovrebbero semplificare e
velocizzare le principali operazioni legate alla gestione
delle offerte internet e telefono e al contempo tutelare gli
interessi dei consumatori.
La prima grande modifica riguarda la disdetta telefonica,
ovvero il processo che permette all'intestatario di un
abbonamento internet e/o telefono di recedere dal contratto
stipulato con la compagnia telefonica. A tal proposito, il
Ddl semplifica e velocizza la disdetta dei servizi
telefonici.
Se ad oggi è possibile effettuare la disdetta telefonica
solo attraverso raccomandata o – in alcuni casi – via
PEC, prossimamente si potrà effettuare la disattivazione
online via mail, via telefono oppure recandosi in negozio.
La normativa prevede infatti che la disdetta avvenga con le
stesse modalità previste per l'attivazione del contratto
– e quindi non più solo via raccomandata/PEC -.