Condizioni di contratto Kena mobile 4.4 “ Nel caso di
richiesta del servizio di portabilità verso altro operatore
mobile e contestuale richiesta di trasferimento del credito
residuo presente sulla SIM Kena Mobile, Noverca verificherà
l’entità del credito residuo al momento della
realizzazione del cambio operatore e comunicherà
l’importo che dovrà essere riconosciuto al Cliente al
netto del traffico in omaggio, del credito maturato in
virtù di sconti, bonus e/o promozioni, nonché del costo di
€ 2,00 per le spese sostenute per la fornitura del
servizio di trasferimento. Il credito non sufficiente, nullo
o negativo non verrà trasferito. Resta ferma in ogni caso
la possibilità per il Cliente di chiedere, in alternativa
al trasferimento, la restituzione del suddetto credito
secondo quanto previsto dalla Condizioni Generali di
Contratto..”
Allegato B alla Delibera n. 204/18/CONS - SCHEMA DI
PROVVEDIMENTO
LINEE GUIDA SULLE MODALITÀ DI DISMISSIONE E
TRASFERIMENTO
DELL’UTENZA NEI CONTRATTI PER ADESIONE
L’AUTORITÀ
CONSIDERATO che con la Legge concorrenza, il legislatore ha:
i) confermato il
principio generale secondo cui non possono essere imputate
agli utenti “spese non
giustificate da costi degli operatori” (art. 1, comma 3);
ii) e specificato che le spese di
recesso devono essere “commisurate al valore del contratto
e ai costi realmente
sopportati dall’azienda, ovvero ai costi sostenuti per
dismettere la linea telefonica o
trasferire il servizio” (art. 1, comma 3);
CONSIDERATE le criticità legate alla prassi degli operatori
di imputare costi di
recesso non commisurati al valore del contratto e alle reali
spese sostenute dall’operatore
per la disattivazione della linea e per il trasferimento
dell’operatore;
RILEVATO, invece, anche sulla base delle risposte degli
operatori, che le
modifiche introdotte dalla Legge concorrenza possono aver
generato tra gli operatori
dubbi interpretativi, al punto da comportare
un’applicazione non propriamente corretta o
comunque non omogenea della disciplina dei costi di
recesso;
RITENUTO, a tal proposito, necessario definire delle linee
guida a supporto degli
operatori di servizi di telefonia, di servizi televisivi e
di servizi di comunicazione
elettronica per la corretta commisurazione delle spese di
dismissione e trasferimento
dell’utenza nell’ambito dell’articolo 1, comma 3 e
comma 3-ter, del Decreto;
TENUTO CONTO che le presenti Linee guida sostituiscono la
Comunicazione del
2 luglio 2007, con la quale la Direzione tutela dei
consumatori ha fornito alcuni
chiarimenti sulle modalità di verifica del rispetto
dell’articolo 1, comma 1 e comma 3 del
Decreto;
ALLEGATO 1 ALLO SCHEMA DI PROVVEDIMENTO
7. Nei contratti per adesione con gli operatori di
telefonia, di reti televisive e di
comunicazioni elettroniche, il cosiddetto “credito
residuo” può essere definito come l’importo prepagato
non ancora utilizzato dall’utente per l’acquisto dei
servizi
sottostanti.
5.2 Spese sostenute dall’operatore per dismettere o
trasferire l’utenza
34. Con riferimento ai costi realmente sostenuti
dall’operatore, l’Autorità verificherà
che gli operatori pongano a carico degli utenti (ove
necessario) esclusivamente le
spese per cui sia dimostrabile un pertinente e correlato
costo dai primi sopportato
per procedere alla disattivazione o al trasferimento.
37. Pertanto l’attività dell’Autorità consiste anche
nel richiedere agli operatori
dettagliate informazioni con riguardo ad eventuali
“costi” (ossia solo ove la
previsione di essi sia ritenuta indispensabile
dall’operatore in vista delle attività da
compiersi e ferma restando la necessità di fornirne
comunque la prova) e
nell’entrare nel merito dei singoli importi richiesti ai
fini della valutazione della
loro “giustificazione” ai sensi del Decreto.
40. Nel settore della telecomunicazioni merita una
precisazione a parte il caso del
passaggio degli utenti da un operatore ad un altro.
41. In tale casistica di recesso, generalmente le attività
di disattivazione della
configurazione preesistente coincidono con le attività
tecniche da effettuarsi in fase
di attivazione dall’operatore che acquisisce il cliente.
Esse sono dunque già
remunerate da quest’ultimo.
42. In tali casi, pertanto, eventuali costi di
disattivazione posti a carico dell’utente non sono in
linea di massima giustificati.
RIF_ N.ro Ticket: 5857232 - 19.06.2018 10:45 Gentile
cliente, in merito alla tua richiesta ti informiamo che ogni
gestore al momento del trasferimento di credito in uscita
mantiene un minimo di credito che va da 1 a 2.50 euro.
Rimaniamo a tua disposizione per qualsiasi chiarimento.
Cordiali Saluti KENA MOBILE -
RIF - N.ro Ticket: 5857237 - 19.06.2018 10:51 - Gentile
cliente, in merito alla tua richiesta ti informiamo che è
previsto un costo di 2 euro per la portabilità in uscita
verso altro operatore. Cordiali saluti, Kena Mobile.
9 luglio 2018 20:17 - rossi1966
Spett.le ADUC, Spett.le Kena, grazie per aver risposto anche
tramite email di cui allego copia.
Come da Allegato B alla Delibera n. 204/18/CONS - 5.2 Spese
sostenute dall’operatore per dismettere o trasferire
l’utenza, si evince:
40. Nel settore della telecomunicazioni merita una
precisazione a parte il caso del passaggio degli utenti da
un operatore ad un altro.
41. In tale casistica di recesso, generalmente le attività
di disattivazione della configurazione preesistente
coincidono con le attività tecniche da effettuarsi in fase
di attivazione dall’
operatore che acquisisce il cliente.
Esse sono dunque già remunerate da quest’ultimo.
42. In tali casi, pertanto, eventuali costi di
disattivazione posti a carico dell’utente non sono in
linea di massima giustificati.
In attesa di sviluppi, e di eventuali novità o conferme,
come da Delibera N. 204/18/CONS
Cordiali saluti
Luca Rossi
4 luglio 2018 12:04 - Kena Mobile
Spettabile Aduc, Gentile Utente,
in riferimento alla comunicazione dell'utente relativa al
costo dell'operazione di trasferimento del credito residuo
(TCR) applicato da Noverca, desideriamo precisare che
Noverca ha applicato il disposto delle condizioni generali
di contratto Kena Mobile (art. 4.4) alla richiesta di TCR
sull' utenza portata ad altro operatore.
Nulla di illegittimo, dunque, ma in linea con la prassi di
settore in conformità alle disposizioni di legge
applicabili. L'importo di 2 euro, per esattezza, non è un
costo per il recesso, ma per l'esecuzione della prestazione
del trasferimento del credito residuo.
Cordiali saluti