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3 luglio 2018 14:07 - rossi1966
Allegato B alla Delibera n. 204/18/CONS
1 Allegato B_ alla delibera 204/18/CONS
SCHEMA DI PROVVEDIMENTO LINEE GUIDA SULLE MODALITÀ DI DISMISSIONE E TRASFERIMENTO DELL’UTENZA NEI CONTRATTI PER ADESIONE

L’AUTORITÀ
3 Disposizioni in merito al recesso o al trasferimento delle utenze di
telecomunicazioni senza vincoli temporali
15. L’utente deve poter conoscere la facoltà di recesso o di trasferimento delle utenze
di telecomunicazioni, così da avere piena ed effettiva consapevolezza della tutela
normativa riconosciutagli.
16. L’esercizio di tali facoltà è “senza vincoli temporali”, quindi esse possono essere
esercitate in ogni momento (salvo l’obbligo di preavviso). L’eventuale previsione
di una durata minima contrattuale è dunque vincolante solo per l’operatore.

5 Disposizioni in merito al recesso o al trasferimento delle utenze di
telecomunicazioni ad altri operatori senza spese non giustificate da costi degli
operatori
19. La disciplina dei costi di recesso contenuta nel Decreto stabilisce specifiche tutele
per coloro che stipulano contratti per adesione con operatori di telefonia, di reti
televisive a pagamento e di comunicazioni elettroniche.
20. In particolare, l’articolo 1, comma 3, del Decreto statuisce che i contratti per
adesione devono prevedere “la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di
trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi
ingiustificati e senza spese non giustificate dai costi dell’operatore”. In altre parole,
il Decreto stabilisce non solo la libertà degli utenti di poter recedere dal contratto
in qualunque momento (senza vincoli temporali) e senza ritardi ingiustificati, ma,
soprattutto, il divieto d’imputare all’utente spese non giustificate dai costi
dell’operatore.
21. Questa interpretazione è stata confermata dall’Autorità con la Comunicazione del
2 luglio 2007, con la quale la Direzione tutela dei consumatori aveva precisato che:
? la facoltà di recesso può essere esercitata in ogni momento e che eventuali
previsioni circa la durata minima contrattuale sono vincolanti solo per
l’operatore;
(continua, si consiglia lettura completa)
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