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Contestazione Vodafone
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Lettera 
5 giugno 2018 0:00
 
Buongiorno,
in data 30 marzo Vodafone ci ha comunicato, tramite nota sulla fattura, la variazione delle condizioni contrattuali e la possibilità di recedere gratuitamente il contratto per i 30 giorni successivi.
In data 25 aprile abbiamo deciso di recedere il contratto per passare ad un altro operatore, e lo abbiamo comunicato mediante pec allegando p.iva e copia dei documenti, come indicatoci.
Nonostante la nostra comunicazione Vodafone ha emesso la fattura successiva con più di 300€ di costi di disattivazione.
A nostra segnalazione han risposto che, avendo loro ritirato la modifica, era stata ritirata anche la possibilità del recesso gratuito.
Posto che non ci è stato in alcun modo notificato il loro ritirare la modifica, abbiamo deciso di non pagare le spese di recesso da loro indicate, in quanto secondo noi non dovute.
Siamo in torto o possiamo procedere in questo modo?
F (FE)

Risposta:
RECESSO ANTICIPATO E PENALI
La legge Bersani del 2007 ha abolito le "penali" per recesso anticipato dei contratti di telecomunicazione (telefonia, pay-tv, etc.), ed ha eliminato i termini di durata dei contratti.
La stessa legge ha tenuto però una “porta aperta” ai gestori telefonici precisando che sono addebitabili le “spese di disattivazione”, a patto che siano giustificate.
Negli anni l’Autorità garante si è espressa in molti modi al riguardo, così come il Tar e il Consiglio di stato, considerando che molto spesso i gestori hanno camuffato le penali sotto forma di spese. Il succo è che le spese sono dovute se quantificate dal contratto (piano tariffario) e/o dalla carta dei servizi del gestore e approvate dall'AGCOM.
Dunque contestando ogni addebito, questo cio' che dovrebbe fare, nell'ordine:
1. inviare un'intimazione al gestore con raccomandata a/r chiedendo eventualmente anche i danni:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
2. se alla lettera riceve risposta negativa oppure non riceve risposta alcuna, fare un tentativo di conciliazione presso il Corecom della sua Regione:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+obbligatoria+davanti+al+corecom_15317.php
3. se neanche la conciliazione va a buon fine, fare causa presso il suo giudice di pace oppure presentare istanza di definizione della controversia al proprio Corecom regionale, se abilitato, oppure direttamente all'Agcom utilizzando il formulario GU14.
 
 
 
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