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Disdetta Fastweb costi
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Lettera 
15 giugno 2018 0:00
 
Buongiorno
Scrivo dalla provincia di Firenze
Ho recentemente richiesto disdetta ADSL Fastweb con cui ero cliente da oltre un anno, causa trasloco e nuovo indirizzo casa non coperto dalla loro rete. Tra l'altro la rete attuale è di pessima qualità (per problemi tecnici non riguardanti il sottoscritto) non è stata funzionante per 6 mesi (comunque pagati regolarmente) dove mi sono state necessarie 30 segnalazioni e chiamate al numero (a pagamento) per risolvere. Inoltre è il doppio più cara di altri operatori.
Fastweb ha accolto mia disdetta e mi ha preventivato costi enormi nell'ordine delle 170 euro di penale composto da costi fissi, rimborso sconti fruiti etc.
Ritengo che questa pretesa sia incompatibile con legge bersani che impone costi "reali" dell'operatore e non lucro camuffato sotto diverse voci.
Ho già provveduto a bloccare RID in banca e chiedere dettaglio costi tramite posta pec (alla quale ovviamente non hanno risposto).
Nel frattempo però ho notato che il mio contratto fastweb e sky si sono fusi insieme come cliente "homepack" (MAI richiesto dal sottoscritto, le due attivazioni sono state richieste separatamente di anni). Ho chiesto a sky di fatturarmi separatamente da fastweb e mi negano questa possibilità in quanto il contratto è "unico" (mai richiesto da me). Pertanto non ho modo di pagare l'uno ed avere un contenzioso con l'altro.
Questo è già assurdo di per se ma il mio dubbio è: è opportuno che fastweb pretenda questi importi folli che non sono chiaramente dei costi "reali" (come vorrebbe DL Bersani) ma delle penali camuffate sotto altra voce?
Sono nella posizione di non pagare ed avviare un contenzioso?
Come posso gestire l'interazione con sky, che vorrei pagare regolarmente, ma che non è possibile a causa del suddetto problema con fastweb?
Grazie infinite per il prezioso aiuto che date
Raffaele, dalla provincia di EE

Risposta:
per il primo problema lei ha ragione.
La legge Bersani del 2007 ha abolito le "penali" per recesso anticipato dei contratti di telecomunicazione (telefonia, pay-tv, etc.), ed ha eliminato i termini di durata dei contratti.
La stessa legge ha tenuto però una “porta aperta” ai gestori telefonici precisando che sono addebitabili le “spese di disattivazione”, a patto che siano giustificate.
Negli anni l’Autorità garante si è espressa in molti modi al riguardo, così come il Tar e il Consiglio di stato, considerando che molto spesso i gestori hanno camuffato le penali sotto forma di spese. Il succo è che le spese sono dovute se quantificate dal contratto (piano tariffario) e/o dalla carta dei servizi del gestore e approvate dall'AGCOM.
Per ultima è arrivata la legge concorrenza del 2017 che ha riassunto la questione specificando che:
- le spese devono essere commisurate al valore del contratto e ai costi reali sopportati dall’azienda (o sostenuti per dismettere la linea o trasferire il servizio), RESE NOTE all’utente fin dalla fase precontrattuale di pubblicizzazione dell’offerta e comunicate all’AGCOM (autorità garante per le telecomunicazioni) esplicitando la composizione di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica.
- la stessa regola vale per i contratti che comprendono offerte promozionali, che tra l’altro hanno durata massima di 24 mesi. Gli eventuali costi addebitati devono essere equi e proporzionati al valore del contratto e alla sua durata residua.
- i costi di rescissione anticipata così come quelli eventualmente da recuperare relativi all’apparecchiatura in dotazione (telefonino, modem, router, etc.) devono essere riportati sul contratto.
Le comunicazioni verbali non hanno alcun valore legale. Se dovesse arrivare una bolletta,questo cio' che dovrebbe fare, nell'ordine:
1. inviare un'intimazione al gestore con raccomandata a/r chiedendo eventualmente anche i danni:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
2. se alla lettera riceve risposta negativa oppure non riceve risposta alcuna, fare un tentativo di conciliazione presso il Corecom della sua Regione:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+obbligatoria+davanti+al+corecom_15317.php
3. se neanche la conciliazione va a buon fine, fare causa presso il suo giudice di pace oppure presentare istanza di definizione della controversia al proprio Corecom regionale, se abilitato, oppure direttamente all'Agcom utilizzando il formulario GU14.
Per il 2° problema, dal momento che non ha firmato il contratto cumulativo di sky/fastweb, le variazioni contrattuali non hanno valore in quanto da lei mai accettate; quindi può intimare a sky il rispetto del contratto a suo tempo da Lei firmato, con lettera di messa in mora come sopra.
Faccia pure una segnalazione allo sportello del Garante della concorrenza e del mercato: http://www.agcm.it/consumatore/55-tutela-consumatore/contact-center/5616-come-segnalare.html
 
 
 
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