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messa in mora dopo recesso utenza telefonica
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Lettera 
15 giugno 2018 0:00
 
buongiorno, in data 25/3/17 mio fratello ha fatto richiesta di recesso da utenza fissa telefonica (intestata ancora al padre deceduto)per modifica condizioni contrattuali.la chiusura è stata posticipata di 3 mesi in seguito a proposta del gestore telefonico a cui mio fratello ha erroneamente detto si. la linea, però, anzichè essere chiusa in agosto 17 è stata chiusa il 5/1/18. Perchè? abbiamo fatto ricorso telefonico in data 16/1/18 per ritardata accettazione della disdetta su proposta dell'operatore contattato.le bollette hanno continuato ad arrivare fino a febbraio. ora è arrivata la mora intestata al papà deceduto di euro 112,3 per le bollette non pagate che comprendono il periodo ottobre/febbraio. cosa dobbiamo fare? grazie
Cristina, dalla provincia di PD

Risposta:
La disdetta, ovvero la comunicazione di mancato rinnovo di un contratto a scadenza, non deve comportare l'addebito di costi di cessazione ma solo di eventuali commissioni dovute alla scadenza o costi relativi alle apparecchiature fornite dal gestore (telefoni o altro), purché previsti contrattualmente. Non possono essere chiesti pagamenti per prestazioni erogate a decorrere dal termine del contratto, e nel caso che il gestore non riesca ad impedire tecnicamente tali addebiti, occorre il tempestivo storno e/o rimborso degli stessi.
In caso invece di recesso anticipato si ricorda che per legge non sono dovute penali ma il contratto può prevedere addebito di “spese di disattivazione”. Non sono comunque dovuti corrispettivi per prestazioni erogate a decorrere dalla data di recesso. In base a quanto sopra , quale erede di suo padre, può non pagare le bollette e respingere ogni altro addebito.
questo cio' che dovrebbe fare, nell'ordine:
1. inviare un'intimazione al gestore con raccomandata a/r chiedendo eventualmente anche i danni:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
2. se alla lettera riceve risposta negativa oppure non riceve risposta alcuna, fare un tentativo di conciliazione presso il Corecom della sua Regione:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+obbligatoria+davanti+al+corecom_15317.php
3. se neanche la conciliazione va a buon fine, fare causa presso il suo giudice di pace oppure presentare istanza di definizione della controversia al proprio Corecom regionale, se abilitato, oppure direttamente all'Agcom utilizzando il formulario GU14.
 
 
 
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