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Reclamo H3G - disattivazione sim e riassegnazione numero
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Lettera 
21 ottobre 2017 0:00
 
Buonasera, vi scrivo per avere un consiglio prima di procedere all'eventuale messa in mora. Lunedi' 16 ottobre, accendendo il telefono che uso per fare la segretaria di uno studio medico, mi accorgo che esce il messaggio SIM non registrata. Cerco informazioni su internet e scopro che molto probabilmente la sim è stata disattivata perche' non è stata effettuata una ricarica negli ultimi 12 mesi. Contatto assistenza tre online, perche' non ho modo di chiamarli con l'altro numero, dato che è disattivato.
Mi dicono che la sim è stata disattivata il 14 ottobre e che per avere il trasferimento del numero devo acquistare una nuova sim e farne richiesta.
Un' ora dopo ho una nuova sim (costo 30€) il commesso mi dice che il trasferimento dell'utenza deve essere fatto online. Contatto il 133 per chiedere trasferimento. mi dicono entro 4 ore avverrà. Il giorno dopo si ripete la stessa cosa, contatto online assistenza e mi dicono ci vogliono 48 ore. Contatto nuovamente assistenza e mi dicono 4 giorni, poco dopo risento assistenza e mi dicono che il vecchio numero non si può riattivare perchè è già stato assegnato ad un nuovo utente. E di non richiamarli più perche' saranno loro a mettersi in contatto se il problema verrà risolto.
Se era in loro diritto scaduti i termini di contratto procedere alla sospensione del SIM e revoca del numero, perchè non è stato comunicato al primo contatto con assistenza clienti in modo da poter agire nel migliore dei modi?
Grazie per la disponibilità resto a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Cordiali Saluti
Cristina, da Sesto San Giovanni (MI)

Risposta:
Si faccia valere con una lettera raccomandata A/R o PEC di messa in mora:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
Il gestore è tenuto ad avvisare l'utente con 30 giorni di anticipo e a non riassegnare la numerazione per tre mesi (cosiddetto periodo di latenza). Lo prevede l'art. 8, commi 9 e 10 dell'Allegato A alla delibera n. 8/15/CIR "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa": "la cessazione della relativa numerazione del cliente qualora non vengano intrattenuti con il cliente rapporti commerciali per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi.
I fornitori di servizi che prevedono la sospensione del servizio entro tale periodo, comunque non prima dello scadere del dodicesimo mese dall’ultimo rapporto commerciale, informano il cliente della clausola in questione e consentono la riattivazione del servizio sulla medesima numerazione, mediante procedure semplici e senza alcun onere aggiuntivo per il cliente, entro quarantotto ore dalla richiesta salvo casi eccezionali, ferme restando, in ogni caso, le pertinenti disposizioni riguardanti il trattamento del credito
residuo. I fornitori di servizi informano il cliente, con almeno trenta giorni in anticipo, sia della eventuale sospensione del servizio che della cessazione del numero. Tali numerazioni possono essere utilizzate per altri clienti dopo il prescritto periodo di latenza. Il periodo di latenza per le numerazioni per servizi di comunicazioni mobili e personali ha una durata di tre mesi."
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Ha risposto Emmanuela Bertucci: https://sosonline.aduc.it/info/bertucci.php
 
 
 
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