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TIM, variazione piano tariffario
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Lettera 
21 ottobre 2019 0:00
 
Cara Aduc buon giorno,
espongo il problema insorto con Corecom Lombardia in una conciliazione
obbligatoria con TIM.
TIM mi ha esposto numerose fatture mensili di cui contesto il calcolo perché, anziché adottare l’importo di 24,69 € pattuito nella registrazione vocale (contratto vocale), espone 32 € e non vuole consegnarmi la registrazione effettuata con l’187 per dimostrare la sua correttezza.
Mese per mese ho sempre reclamato con PEC per la differenza di 7,31 € e successivamente ho presentato il formulario UG, dimodochè in 6 mesi risultano avviate 4 pratiche UG di cui la prima con esito negativo della conciliazione.
TIM ha contestato l’inammissibilità della seconda pratica perché contiene RICHIESTE equivalenti per le quali è già stato effettuato un tentativo di conciliazione. Se venisse accolta l’istanza di improcedibilità non potrebbe esserci successiva fase di definizione GU14 e TIM non rimborserebbe nulla.
Nella replica ho fatto presente che la norma dell’Agcom vieta la proponibilità delle MEDESIME CONTROVERSIE anziché le MEDESIME RICHIESTE (art. 6,4 regolamento controversie – “Il tentativo di conciliazione non è proponibile dinanzi al CORECOM se, per la medesima controversia è già stato esperito un tentativo di conciliazione”). A mio avviso una controversia come quella descritta, pur potendo avere alla base la violazione dello stesso principio, e quindi la stessa richiesta (il rimborso del non dovuto), prende in esame fatture differenti tanto a numero quanto a data e a periodo diversi, e quindi la materia sarebbe la stessa ma il contesto sarebbe diverso e dovrebbe essere considerata a tutti gli effetti una nuova pendenza.
Corecom ha risposto che, pur respingendo la eccezione di TIM, “questo ufficio in futuro provvederà ad effettuare delle valutazioni maggiormente stringenti e puntuali delle istanze presentate aventi ad oggetto i medesimi elementi fattuali, che verranno dichiarate inammissibili”
Conclusione: TIM allora potrà abusare fin che vuole nella fatturazione, tanto le contestazioni successive alla prima verranno legittimamente cestinate da Corecom?
Ciò premesso chiedo:
L’inammissibilità di un formulario UG equivale a conciliazione avvenuta con mancato accordo?
In caso contrario come posso fare per dimostrare di avere adempiuto alla conciliazione obbligatoria?
Vi è un modo per opporsi alla decisione di inammissibilità (e archiviazione) decisa dal Corecom?
Vi è una interpretazione autentica del citato art. 6,4 del regolamento
controversie 353/19?
Nell’ambito del servizio di risoluzioni delle controversie messo a disposizione di Agcom, come potrei impedire l’abuso di TIM senza fare necessariamente ricorso al giudice?
Grazie per la gradita risposta.
Vincenzo, dalla provincia di PV

Risposta:
il meccanismo è abbastanza lineare: la sua conciliazione è fallita. Può decidere il servizio di risoluzioni delle controversie o il giudice di pace. Nel primo caso lei non interloquisce con la sua controparte, ma può presentare memorie. Se va dal giudice è una causa a tutti gli effetti. Qui le informazioni del caso: https://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+obbligatoria+davanti+al+corecom_15317.php
Questa la nostra scheda sul Giudice di Pace:
http://sosonline.aduc.it/scheda/giudice+pace_15959.php
 
 
 
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