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 ITALIA - ITALIA - Antitrust avvia procedimento sanzionatorio contro WhatsApp
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Notizia 
28 agosto 2017 17:05
 
L'Antitrust ha aperto un procedimento contro WhatsApp, che si concludera' entro 120 giorni: nel Bollettino, l'Autorita' spiega che la societa' era stata oggetto di delibera lo scorso 11 maggio. In questa delibera, veniva riconosciuta colpevole di imporre clausole vessatorie agli utenti che usufruiscono del servizio di messaggeria istantanea. Per questo motivo, WhatsApp avrebbe dovuto pubblicare nella propria pagina web, l'informativa relativa al procedimento. Ma la societa' non ha ottemperato all'ordine di pubblicazione. Entro 120 giorni, quindi, l'Autorita' stabilira' se WhatsApp dovra' pagare sanzioni. Intanto la societa', entro 40 giorni, potra' far pervenire all'Autorita' scritti difensivi e documenti nonche' richiedere di essere sentita. 
Di seguito un estratto del provvedimento:

"Con provvedimento n. 26596 dell’11 maggio 2017, l’Autorità ha accertato la vessatorietà, ai sensi degli artt. 33, commi 1 e 2, e 35, commi 1 e 2, Codice del Consumo, di alcune clausole del modello contrattuale, in uso alla data di avvio del procedimento e tuttora vigente, sottoposto all’accettazione dei consumatori che vogliano usufruire dell’applicazione WhatsApp Messenger. L’Autorità ha, in particolare, accertato la vessatorietà delle disposizioni che prevedono: - esclusioni e limitazioni di responsabilità in capo a WhatsApp molto ampie e assolutamente generiche, inclusa quella che discende dal proprio inadempimento; - la possibilità di interruzioni del servizio decise unilateralmente da WhatsApp senza motivo e senza preavviso; - il diritto generico esercitabile da WhatsApp di risolvere il contratto/recedere in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo e non consentire più all’utente l’accesso/utilizzo dei servizi, senza prevedere un analogo diritto per il consumatore; - il diritto generico, esercitabile da WhatsApp, di introdurre modifiche, anche economiche, dei Termini di Utilizzo senza che nel contratto vengano preventivamente indicate le motivazioni sulla base delle quali la società si vincola ad apportare le modifiche e senza neppure prevedere modalità per informarne in maniera adeguata l’utilizzatore, unitamente alla previsione del meccanismo di “silenzio assenso” che fa discendere l’accettazione dei nuovi Termini anche solo dalla mera inerzia inconsapevole dell’utente;  - quale legge applicabile al contratto e alle controversie quella dello Stato della California e quali unici fori competenti per la risoluzione delle controversie il Tribunale Federale degli Stati Uniti della California settentrionale o il Tribunale dello Stato della California; - un generico diritto esercitabile da WhatsApp di recedere dagli “ordini” e di non fornire rimborsi per i servizi offerti, senza precisare in modo chiaro il contesto in cui tali operazioni si esplicherebbero; - la generale prevalenza del contratto scritto in lingua inglese, in caso di conflitto con la versione tradotta in lingua italiana (accettata dall’utente), senza prevedere la prevalenza dell’interpretazione più favorevole al consumatore, a prescindere dalla lingua in cui la clausola è redatta. Alla luce di quanto precede, l’Autorità ha accertato la vessatorietà delle clausole sopra indicate nonché disposto, in relazione all’esigenza di informare compiutamente i consumatori, ai sensi dell’articolo 23, comma 8 del Regolamento, la pubblicazione per 20 giorni – a cura e spese dell’impresa – di un estratto del citato provvedimento n. 26596 adottato nei confronti di WhatsApp Inc. sulla homepage del sito web del Professionista. L’Autorità ha, altresì, disposto che la pagina web fosse raggiungibile da un link posto in una notifica in app da inviare a tutti gli utenti italiani registrati nell’applicazione WhatsApp Messenger alla data di adozione del provvedimento, da inoltrare con le stesse modalità tecniche con cui WhatsApp aveva comunicato l’ultima modifica dei Termini di utilizzo. Nel provvedimento è stato assegnato all’impresa un termine pari a venti giorni per dare seguito alla pubblicazione dell’estratto, richiedendo espressamente di comunicare all’Autorità le modalità e i tempi di esecuzione di detta pubblicazione. Il citato provvedimento n. 26596 dell’11 maggio 2017 risulta comunicato al Professionista in data 12 maggio 2017. Con comunicazione pervenuta il 14 luglio u.s., successivamente alla scadenza del termine (1 giugno 2017) dei 20 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento dell’Autorità al Professionista e a seguito delle richieste informazioni del 15 giugno e 4 luglio u.s., WhatsApp ha rappresentato di non avere disposto la pubblicazione né comunicato le relative misure attuative “in quanto intende effettuare un ricorso per l’annullamento di quel provvedimento unitamente ad un’istanza per la sospensiva dello stesso”. Pertanto, alla data del 9 agosto 2017, risulta che la società non ha dato seguito all’ordine di pubblicazione disposto dall’Autorità. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per l’avvio del procedimento sanzionatorio previsto dall’art. 37 bis, comma 2 del Codice del Consumo volto all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro. "
 
 
 
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