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 ITALIA - ITALIA - Esenzione canone/imposta per ultrasettantacinquenni. Governo: Rai inadempiente
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Notizia 
11 marzo 2010 10:28
 
La Rai e' inadempiente rispetto all'esenzione dal canone per gli ultrasettantacinquenni a basso reddito. Ci sono gia' ora tutti i presupposti perche' i beneficiari del provvedimento, che risale al 2007 e prevedeva il non pagamento a partire dal 2008, possano ottenere l'esonero e chiedere il rimborso. La Rai finora aveva precluso tale diritto, sostenendo sul proprio sito, "Il diritto all'esenzione di coloro che ne faranno richiesta, verra' accertato non appena saranno emanate le istruzioni necessarie dall'Autorita' competente". Insomma una pseudo esenzione.
Peccato che l'obbligo dell'emanazione di un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sia stato eliminato gia' nel febbraio 2008. A dirlo e' il sottosegretario all'Economia Daniele Molgora, sollecitato da un'interrogazione parlamentare
Eliminato anche il limite massimo annuo di 500.000 euro per le esenzioni.
Pertanto, sin da subito potranno chiedere il rimborso per gli anni 2008, 2009 e 2010, i soggetti nelle condizioni previsti dalla legge: di età pari o superiore a 75 anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 516,46 euro per tredici mensilità, senza conviventi non devono pagare il canone esclusivamente per l’apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza.
Pratiche di rimborso comunque che si prevedono tutt'altro che semplici.
Di seguito il testo completo dell'interrogazione del deputato Giovanni Dima (Pdl) e della risposta del sottosegretario.
DIMA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 1, comma 132, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008) ha stabilito l'abolizione del pagamento del canone di abbonamento RAI per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità;
nello stesso comma 132 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007 è previsto un rinvio ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che dovrebbe indicare le modalità applicative delle disposizioni contenute nello stesso comma;
nonostante l'approvazione della norma, il decreto attuativo non è stato ancora emanato dal Ministro competente, ingenerando aspettative e richieste di chiarimento da parte dei soggetti interessati -:
quali iniziative il Ministro dell'economia e delle finanze intenda intraprendere per dare concreta attuazione alla disposizione di legge in materia di esenzione dal pagamento del canone RAI per soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni che presentano i requisiti richiesti dalla legge. (4-02152)
Risposta. - Con l'interrogazione in esame l'interrogante chiede di sapere quali iniziative intenda intraprendere il Ministro dell'economia e delle finanze per dare concreta attuazione all'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008).
Al riguardo si fa presente che detta norma prevedeva, nel limite massimo di 500.000 euro annui, per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 516,46 euro per tredici mensilità, senza conviventi, l'esenzione dal pagamento del canone e rimandava ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'indicazione delle modalità applicative delle disposizioni agevolative in esame.
In via preliminare si osserva che la disposizione normativa oggetto dell'interrogazione in esame è stata modificata dal comma 2-bis dell'articolo 42 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto, in sede di conversione, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
Attualmente, il comma 132 in esame è vigente nella seguente formulazione: «A decorrere dall'anno 2008, per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità, senza conviventi, è abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza. Per l'abuso è irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d'importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualità evasa».
Atteso ciò, si evidenzia che, rispetto alla originaria versione è stato soppresso il limite massimo annuo di 500.000 euro ed è stato eliminato l'ultimo periodo del comma 132 che prevedeva l'emanazione di un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze recante l'indicazione delle modalità applicative delle disposizioni agevolative in esame.
Alla luce del nuovo quadro normativo si osserva che la norma in commento non necessita più dell'emanazione di un decreto attuativo.
Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze: Daniele Molgora.
 
 
 
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