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 U.E. - U.E. - Corte Ue: l'operatore telefonico deve adottare misure per eliminare i dati dell'abbonato da elenchi e motori Internet
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Notizia 
27 ottobre 2022 10:10
 
Il titolare del trattamento di dati personali deve mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per informare gli altri titolari del trattamento, che gli hanno fornito tali dati o ai quali esso stesso ha trasmesso i dati in questione, della revoca del consenso dell’interessato. Allorché vari responsabili del trattamento si fondano su un unico consenso dell’interessato, è sufficiente che quest’ultimo, per revocare il proprio consenso, si rivolga ad uno qualunque dei titolari del trattamento

La Proximus, un fornitore di servizi di telecomunicazioni in Belgio, compila anche elenchi telefonici e servizi di consultazione di elenchi telefonici. Tali elenchi telefonici contengono il nome, l’indirizzo e il numero di telefono degli abbonati dei diversi fornitori di servizi telefonici accessibili al pubblico. Tali dati di contatto sono comunicati alla Proximus dagli operatori, salvo il caso in cui un abbonato abbia espresso la volontà di non comparire negli elenchi telefonici. La Proximus trasmette del pari i dati di contatto da essa ricevuti a un altro fornitore di elenchi telefonici. Telenet, un operatore di servizi telefonici in Belgio trasmette dati di contatto dei suoi abbonati a fornitori di elenchi telefonici, in particolare alla Proximus.

Uno di tali abbonati ha chiesto alla Proximus di non far comparire i suoi dati di contatto negli elenchi telefonici compilati tanto dalla Proximus quanto da terzi. La Proximus ha modificato lo status di tale abbonato affinché i suoi dati di contatto non fossero più resi pubblici.
Successivamente, tuttavia, la Proximus ha ricevuto da Telenet un aggiornamento dei dati dell’abbonato di cui trattasi, che non erano segnalati come riservati. Tali informazioni sono stato oggetto di un trattamento automatizzato da parte della Proximus e sono state registrate in modo tale che esse comparivano nuovamente negli elenchi telefonici.
Ad una nuova richiesta dell’abbonato di non far comparire i propri dati, la Proximus ha risposto che aveva eliminato i dati dagli elenchi telefonici e che aveva contattato Google affinché fossero eliminati i relativi link verso il sito Internet della Proximus. Essa ha altresì informato tale abbonato del fatto che aveva trasmesso i dati di contatto ad altri fornitori di elenchi telefonici e che, grazie ad aggiornamenti mensili, tali fornitori erano stati informati della richiesta.

Allo stesso tempo l’abbonato considerato ha presentato una denuncia presso l’autorità belga per la protezione dei dati.
La sezione del contenzioso di quest’ultima ha imposto alla Proximus misure correttive e ha irrogato un’ammenda dell’importo di EUR 20 000 per violazione di diverse disposizioni del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD).

La Proximus ha impugnato tale decisione dinanzi alla Corte d’appello di Bruxelles, sostenendo che non era necessario il consenso dell’abbonato per la pubblicazione dei suoi dati personali negli elenchi telefonici, ma che gli abbonati stessi devono chiedere di non comparire in tali elenchi, secondo un cosiddetto sistema di «opt-out». In mancanza di una richiesta del genere l’abbonato di cui trattasi può effettivamente comparire in tali elenchi.

Di opinione contraria, l’autorità per la protezione dei dati ricorda che la direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche richiede il «consenso degli abbonati», ai sensi del RGDP, affinché i fornitori di elenchi telefonici possano trattare e trasmettere i dati personali degli abbonati. In considerazione del fatto che nessun regime specifico è stato elaborato riguardo alla revoca dell’espressione di volontà o di tale «consenso» da parte di un abbonato, la Corte d’appello di Bruxelles ha sottoposto questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia.

Nella sua sentenza in data odierna (Sentenza nella causa C?129/21) la Corte conferma che per la pubblicazione in un elenco telefonico pubblico dei dati personali di un abbonato è necessario il consenso dell’abbonato debitamente informato e che il consenso si estende a qualsiasi trattamento ulteriore dei dati da parte di imprese terze attive nel mercato dei servizi di consultazione degli elenchi telefonici accessibili al pubblico e degli elenchi telefonici, sempre che tali trattamenti perseguano lo stesso scopo. Tale consenso richiede una manifestazione di volontà «libera, specifica, informata e inequivocabile» dell’interessato nella forma di una dichiarazione o di un’«azione positiva inequivocabile» che renda manifesta la sua accettazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano. Un consenso del genere non presuppone, tuttavia, che, alla data in cui è stato prestato, l’interessato sia necessariamente a conoscenza di tutti i fornitori di elenchi telefonici che tratteranno i suoi dati personali.

La Corte ricorda anche che gli abbonati devono avere la possibilità di far eliminare i loro dati personali dagli elenchi telefonici. Essa considera che la richiesta di un abbonato diretta all’eliminazione dei suoi dati possa essere considerata come un esercizio del diritto alla cancellazione ai sensi del RGDP.

La Corte conferma poi che dagli obblighi generali previsti dal RGDP risulta che un titolare del trattamento di dati personali, come la Proximus, deve mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per informare gli altri fornitori di elenchi telefonici ai quali ha fornito tali dati della revoca del consenso dell’interessato. Siffatto titolare del trattamento deve altresì provvedere a informare l'operatore di servizi telefonici che gli ha comunicato tali dati personali affinché quest'ultimo adegui la lista dei dati personali che trasmette automaticamente a tale fornitore di elenchi telefonici. Qualora, come nel caso di specie, diversi titolari del trattamento si basino sul consenso unico dell’interessato per trattare i dati personali di quest’ultimo, è sufficiente, infatti, affinché tale interessato revochi un consenso del genere, che esso si rivolga ad uno qualsiasi dei titolari del trattamento.

La Corte ha infine dichiarato che un titolare del trattamento come la Proximus è tenuto, a norma del RGDP, a provvedere ad adottare misure ragionevoli al fine di informare i motori di ricerca della richiesta che gli è stata rivolta dall'abbonato di un operatore di servizi telefonici e che è diretta alla cancellazione dei dati personali di tale abbonato.
 
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