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 U.E. - U.E. - Diritto all’oblio, per far rimuovere un link non è necessaria un’azione legale
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Notizia 
11 dicembre 2022 10:41
 
Una persona che si ritiene vittima di informazioni inesatte può chiederne la rimozione dal web anche se non ha mai avviato un'azione legale contro chi le ha pubblicate. Unica avvertenza: deve fornire una ragionevole spiegazione sulle info contestate al motore di ricerca, e quest'ultimo dovrà prenderne atto senza – a sua volta – mettere a confronto le due versioni.

La sentenza Ue
La Corte di giustizia Ue - sentenza nella causa C-460/20/Google – torna ancora una volta sul diritto all'oblio per ridimensionare lo strapotere dell'eterno presente (il motore di ricerca online) e per ribilanciare il diritto d'informazione rispetto a quello non meno importante della reputazione e dell'immagine personali. Il caso deciso dai giudici del Lussemburgo nasce in Germania, dopo che nel 2015 una coppia impegnata in una società di investimento (lui titolare di cinque aziende collegate, lei procuratrice) si era vista criticare il modello di business da un sito americano, con articoli e con immagini a corredo che alludevano a stili di vita un po' dissoluti.

Il no di Google
Dopo il “no” di Google a oscurare le info contestate, in quanto tra l'altro relative a un'attività economica rivolta al pubblico dei risparmiatori – e comunque incurante del fatto che nel frattempo il sito “moralizzatore” era finito nel mirino per condotte asseritamente estorsive nei confronti delle società analizzate – la coppia si era rivolta ai giudici tedeschi, ma sia il tribunale di Colonia sia la corte d'appello locale avevano validato la versione di Google. Solo in ultima istanza la Corte federale di giustizia (equivalente della Cassazione) ha deciso di rimettere al giudice europeo la valutazione sul bilanciamento dei diritti coinvolti in questa disputa.

La coppia ricorrente
La Cgue ha in sostanza dato piena ragione alla coppia ricorrente, sia sul diritto a vedere cancellate le info inesatte sul proprio conto, sia sull'oscuramento delle microfoto (thumbnail) indicizzate separatamente (ma sempre riferibili allo stesso “mittente”) che li ritraevano in contesti lussuosi. Secondo la Corte, la deindicizzazione «non è subordinata alla condizione che la questione dell'esattezza del contenuto indicizzato sia stata risolta, almeno provvisoriamente, nel quadro di un'azione legale intentata da detta persona contro il fornitore di tale contenuto», perché basta che il titolare del diritto dia una spiegazione plausibile e apparentemente completa sugli errori delle info pubblicate.

Gli obblighi
A quel punto il motore di ricerca, che è “terzo” rispetto alle parti coinvolte, non è tenuto a ulteriori ricerche e valutazioni e deve oscurare i contenuti contestati (peraltro in tutto il web e non solo su siti dell'Ue, come ha stabilito l'ordinanza di Cassazione n° 34658 del 24 novembre scorso). E quanto alle microfoto immesse nel web, secondo la Corte occorre tener conto del loro valore informativo «indipendentemente dal contesto della loro pubblicazione nella pagina Internet da cui sono state tratte, prendendo però in considerazione qualsiasi elemento testuale che ne accompagna direttamente la visualizzazione nei risultati della ricerca e che può apportare chiarimenti riguardo al loro valore informativo». Come dire, in sé sembrano innocenti ma in realtà contribuiscono a corroborare falsità ledendo tra l'altro la privacy, pertanto anche le thumbnail in questione vanno rimosse.

(Alessandro Galimberti su IlSole24Ore del 08/12/2022)

 
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