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 ITALIA - ITALIA - Tlc. Bollette 28 giorni. Rideterminare multa Vodafone. Tar
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7 gennaio 2019 11:46
 
Va rideterminata la maximulta da 1.160.000 euro inflitta dall'Agcom a Vodafone Italia per aver adottato una cadenza di rinnovo e una periodicita' di fatturazione delle offerte di telefonia fissa di 28 giorni, diversa da quella mensile che la stessa Autorita' aveva imposto. L'ha deciso il Tar del Lazio nell'ambito di un ricorso con il quale l'azienda telefonica contestava una serie di delibere, a partire da quella del 19 dicembre 2017 e, con motivi aggiunti, fino a ulteriori provvedimenti che a cascata sono stati successivamente emessi. Il Tar si e' concentrato analiticamente su due temi specifici: quello riguardante la diffida a "stornare gli importi corrispondenti al corrispettivo per il numero di giorni che, a partire dal 23 giugno 2017, non sono stati fruiti dagli utenti in termini di erogazione del servizio a causa del disallineamento fra ciclo di fatturazione quadrisettimanale e ciclo di fatturazione mensile", e quello dell'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di 1.160.000 euro.
In relazione al primo profilo, i giudici hanno osservato come, in seguito a una loro ordinanza, ha ordinato a Vodafone "anziche' lo storno economico (con pagamento diretto ai consumatori) dei giorni che sarebbero stati 'erosi' mediante la permanenza della fatturazione a 28 giorni, l'emissione tardiva della prima fattura che sarebbe stata regolarizzata con ritorno al periodo mensile"; la conseguenza e' "l'improcedibilita' per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso introduttivo nella parte che ha ad oggetto la predetta diffida". Cosa diversa in tema di sanzione. Il Tar ha osservato che "il presidio sanzionatorio applicato e' stato modificato dall'art. 1, comma 43, della legge n. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), entrata in vigore il 29 agosto 2017"; e che "la modifica, in particolare, ha riguardato l'importo del massimo edittale della sanzione prevista". Appare evidente ai giudici, pero', che "nel caso di specie avrebbe dovuto applicarsi il precedente sistema sanzionatorio, atteso che la violazione si e' consumata nel mese di giugno 2017, allo spirare del termine concesso dall'Autorita' agli operatori per l'adeguamento delle proprie offerte alle prescrizioni, in data quindi antecedente l'entrata in vigore della predetta modifica normativa". La conseguenza e' "la illegittimita' della sanzione irrogata di 1.160.000 euro, che va pertanto annullata con conseguente obbligo dell'Autorita' di procedere alla rideterminazione dell'importo".
 
 
 
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