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 ITALIA - ITALIA - Wind e pratiche commerciali scorrette. Tar conferma multa Antitrust
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4 febbraio 2020 9:06
 
Nessuna illegittimita' nel provvedimento con il quale nel marzo 2018 l'Antitrust sanziono' con 4,25 milioni di euro Wind Tre per due condotte commerciali scorrette relativamente all'offerta di servizi telefonici in 'mobilita'' e da 'rete fissa'. L'ha deciso il Tar del Lazio con una complessa sentenza con la quale ha respinto un ricorso proposto dalla compagnia telefonica.
Due le condotte contestate e sanzionate, consistenti nel fatto che sarebbero stati "omessi o indicati in maniera ritenuta confusa e contraddittoria le informazioni su: i costi del traffico 'extra soglia' riguardo ai servizi in mobilita' una volta esauriti i 'giga' inclusi nell'offerta; per i servizi di connettivita' ad Internet da rete fissa in fibra ottica, le caratteristiche dell'offerta in fibra, i limiti geografici di copertura delle varie soluzioni di rete, le differenze di servizi disponibili e di 'performance', nonche' le effettive condizioni economiche di fruizione dei suddetti servizi". In tema di diritto, il Tar nella sua complessa e fortemente tecnica sentenza, ha innanzitutto rilevato l'infondatezza del motivo di ricorso in merito alla ritenuta erroneita' dei presupposti e della carenza di motivazione del provvedimento sanzionatorio. "Non si vede quale carenza di motivazione sia riconducibile al provvedimento - scrive il Tar - tale da comportarne la sua illegittimita', se comunque la stessa ricorrente riconosce che l'AGCM si sia soffermata su omissioni ingannevoli, in quanto tali autonomamente sanzionabili" ai sensi del Codice del consumo. Ritenuto infondato anche il motivo di ricorso in tema di competenza dell'Autorita' a decidere su questioni come quelle sanzionate, i giudici, confermando come "l'onere di completezza e chiarezza informativa previsto dalla normativa a tutela dei consumatori richiede che ogni messaggio rappresenti i caratteri essenziali di quanto mira a reclamizzare e sanziona la loro omissione, a fronte della enfatizzazione di taluni elementi, qualora cio' renda non chiaramente percepibile il reale contenuto ed i termini dell'offerta o del prodotto, cosi' condizionando l'utente nell'assunzione di comportamenti economici che altrimenti non avrebbe adottato", hanno ribadito che "la scorrettezza della pratica commerciale, in ordine alla reale portata del prodotto, non puo' ritenersi sanata dalla possibilita' per il consumatore di ottenere, anche in un momento immediatamente successivo, ulteriori dettagli informativi, laddove il messaggio promozionale, attraverso il suo contenuto non trasparente, determinato dalle modalita' di presentazione del prodotto, risulta gia' idoneo ad agganciare il consumatore al primo contatto".
 
 
 
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