testata ADUC
Censura dei forum web. Lo stato dell'arte nella giurisprudenza
Scarica e stampa il PDF
Articolo di Emmanuela Bertucci
12 gennaio 2011 14:04
 
Aduc e' da anni in prima linea per la difesa della liberta' di espressione sul web. La sezione del sito Aduc “Di' la tua”, che ospita migliaia di forum sui piu' svariati argomenti, ha la funzione di creare un luogo dove consumatori e aziende possono raccontare e mettere a disposizione degli altri le proprie vicende ed esperienze, i propri dubbi, le proprie domande, e le proprie repliche. Fra le tematiche trattate c'e' la netta prevalenza di quelle relative ai rapporti fra consumatori e societa'/professionisti, i quali vengono spesso attaccati e criticati dagli utenti dei forum e “subiscono” una pubblicita' negativa della quale le farebbero volentieri a meno. La naturale conseguenza della pubblicazione non moderata dei post degli utenti e' la minaccia –da parte delle societa' criticate– di azioni legali e richieste di risarcimento danni stratosferiche.
Il pericolo e' che chiunque dica qualcosa di “scomodo” o di critico relativamente ad una azienda o ad un professionista venga censurato, con una grave ferita al libero confronto e la libera espressione delle proprie opinioni. Un pericolo tutt'altro che remoto: negli ultimi due anni Aduc si e' dovuta difendere in giudizio diverse volte, vincendo quasi tutte le cause, ma dovendo spesso subire, anche da vincente, la condanna alle spese legali.
Ma se valessero le richieste delle aziende che non intendono udir parlare di loro in termini negativi, potremmo dire addio alle associazioni dei consumatori, poiche’ cosi’ facendo il dibattito stesso sarebbe ridotto al silenzio e alla costante censura. Con cio' ne deriverebbe una grave ferita alla liberta' di espressione e circolazione di informazione fra consumatori, oggi unica arma effettiva contro la disinformazione -anche giuridica- del cittadino medio, resa grave da un sistema complesso, cavilloso e burocratico dal quale il singolo cittadino e' incapace di difendersi. La censura dei forum Aduc –come di migliaia di altri forum presenti sul web- comporterebbe la fine di uno strumento prezioso, l'unico libero non manipolato ne' filtrato da chi ne ha l'interesse e il potere, in grado di aiutare l'utenza a difendersi da se' cosi' come a responsabilizzarsi, a conoscere i propri diritti tanto quanto i propri doveri, a comprendere i gangli del sistema giuridico in cui si muovono i propri rapporti. A renderlo in definitiva cittadino piu' consapevole della propria azione e dunque socialmente piu' maturo.

Intendiamo ora proporre una ricognizione di cosa pensano, ad oggi, i giudici italiani sul tema della censura dei forum online, una fotografia dello stato dell'arte fortunatamente incoraggiante.

La sentenza della Corte di Cassazione
In un caso che ha visto l'Aduc difendersi in sede penale, la Corte di Cassazione (sentenza n. 10535 del 11.12.2008) ha ritenuto non equiparabile il forum alla stampa. In questa importante sentenza, se da un lato si afferma che i forum in questione non godano dei benefici delle cosiddette guarentigie costituzionali, dall'altro si esclude che i forum non moderati sottostiano agli oneri che la legge sulla stampa impone, ne' che i responsabili del sito ne rispondano penalmente o civilmente: “[...] Si tratta quindi di una semplice area di discussione, dove qualsiasi utente o gli utenti registrati sono liberi di esprimere il proprio pensiero, rendendolo visionabile a tutti gli altri soggetti autorizzati ad accedere al forum, ma non per questo il forum resta sottoposto alle regole e agli obblighi cui e' soggetta la stampa (quale quello di indicazione di un direttore responsabile o di registrazione) ...D'altra parte, nel caso in esame, neppure si tratta di un forum strutturalmente inserito in una testata giornalistica diffusa per via telematica, di cui costituisca un elemento e su cui il direttore responsabile abbia possibilita' di esercitare il controllo (cosi' come su ogni altra rubrica della testata). [...]”

L'ordinanza di archiviazione del Tribunale di Isernia
Conforme all’orientamento della Suprema Corte anche la piu’ recente giurisprudenza penale di merito che compiutamente analizza la differenza fra “prodotto editoriale” e “forum”:
“Deve, a questo punto, essere esaminato se il portale che fornisce connettività ai "newsgroup" o ne agevola la divulgazione sia assoggettato alla normativa sulla stampa (Legge 8 febbraio 1948, n. 47) o alle disposizioni in materia di editoria e prodotti editoriali (Legge 7 marzo 2001, n. 62). La normativa richiamata si applica al "prodotto editoriale" che deve essere inteso come il "prodotto realizzato ... su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico". E’ pur vero che le previsioni costituzionali dovrebbero essere interpretate in senso evolutivo per adeguarle alle nuove tecnologie sopravvenute ed ai nuovi mezzi di espressione del libero pensiero, ma da questo principio non può discendere che i nuovi mezzi di comunicazione del pensiero (newsletter, blog, forum, newsgroup, mailing list, chat o messaggi istantanei) possano indistintamente essere inclusi nel concetto di stampa ai sensi dell'art. 21 della Costituzione prescindendo dalle caratteristiche i specifiche di ciascuno di essi. I messaggi lasciati su un forum di discussione (che, a seconda dei casi, può essere aperto a tutti indistintamente, o a chiunque si registri con qualsiasi pseudonimo, o a chi si registri previa identificazione) se sono equiparabili ai messaggi che possono essere lasciati in una bacheca (sita in un luogo pubblico, o aperto al pubblico, o privato) costituiscono mezzi di comunicazione del proprio pensiero o anche mezzi di divulgazione di informazioni, ma non rientrano nel concetto di stampato o prodotto editoriale e ad essi non si applicano le limitazioni in tema di sequestro previste dalla norma costituzionale. Secondo la giurisprudenza non rientrano nella nozione di "stampato" o di "prodotto editoriale" gli interventi che vengano effettuati su un "forum" di discussione aperto nell'ambito di un sito informatico, con riguardo ai quali, pertanto, non può trovare applicazione il disposto di cui al comma 3 dell'art. 21 cost. ma soltanto quello di cui al comma 1 dello stesso articolo, che tutela genericamente la libertà di manifestazione del pensiero (Cassazione penale, sez. III, 11 dicembre 2008, n. 10535).” (Tribunale di Isernia, Ordinanza di archiviazione del 04.06.2010, doc. 19).

Il Caso Mallteam
Secondo il Tribunale di Bari, in un altro caso che ha visto Aduc convenuta in giudizio dalla societa' barese Mallteam che aveva chiesto l'eliminazione del forum omonimo, il gestore del forum non risponde di concorso in diffamazione: “ [...] In effetti, questo meccanismo sembra escludere la possibilita' di intervenire tempestivamente, da parte del gestore, sul processo causale di formazione del fatto rilevante penalmente, che quindi va addebitato al mittente del messaggio. Ne' e' ipotizzabile una sorta di concorso postumo per il solo fatto che il messaggio, una volta visualizzato dal gestore non e' stato immediatamente rimosso.
D'altra parte la scelta di creare un forum non moderato implica in tutta evidenza una forte
responsabilizzazione di chi partecipa al forum, da intendersi quale contrappeso della scelta di lasciare libero sfogo alla libera espressione del singolo piuttosto che filtrare i messaggi secondo criteri arbitrari. [...]”.

Il Caso IndexPoint
In altro caso di richiesta di censura, questa vota del forum “Contratto Index Europea”, il Tribunale di Firenze ha chiarito due principi: non esiste una responsabilita' preventiva del gestore del forum, che quindi non e' tenuto a vagliare il contenuto dei singoli post prima della pubblicazione (cosa che snaturerebbe l'immediatezza dei forum, simile alla chat, che ne e' una delle caratteristiche fondamentali), sussiste semmai una responsabilita' successiva alla richiesta da parte dell'interessato di cancellazione dei post che egli ritiene lesivi della propria onorabilita' –sempre che questi post siano effettivamente diffamanti: “Ad avviso del collegio in relazione alle dichiarazioni scritte da utenti della rete sui forum ospitati all'interno di siti internet non puo' applicarsi la responsabilita' del direttore responsabile per omissione del controllo sul contenuto. Il forum non e' una pubblicazione con una propria identita' editoriale quale puo' essere un media a mezzo stampa, una trasmissione radiotelevisiva giornalistica. Un forum e' un luogo aperto, accessibile per chiunque, uno spazio dove la comunicazione fra soggetti si realizza senza mediazione se non quella tecnica. E' una bacheca della piazza virtuale sulla quale il controllo in entrata non e' materialmente possibile se non a prezzo del sacrificio della sua preziosa qualita'. Per tale ragione sul forum il responsabile del sito non puo' effettuare un filtro preventivo sul contenuto della comunicazione come imposto invece dalla legge sull'editoria per le pubblicazioni diffuse anche con il mezzo elettronico. Perche' il sito e' si' un prodotto editoriale, ma al suo interno ospita luoghi, spazi autogestiti, alcuni dei quali non permettono un controllo immediato delle comunicazioni che una volta entrate sono immediatamente destinate e raggiungibili dal pubblico della rete. E' proprio il caso dei forum aperti ai visitatori del sito. In questo senso si e' orientata la Cassazione penale (Cass. sez. III penale, 10535/09) ove la Corte esclude che i forum possano inquadrarsi nelle pubblicazioni editoriali ed ove afferma che vadano assimilati ad un'area, ad uno spazio liberamente e direttamente accessibile. Ad avviso del collegio non ne consegue che sul titolare del sito che ospita il forum non gravi alcuna responsabilita' ma solo che tale responsabilita' non sia tale da imporre un filtro preventivo. [...] Per tali ragioni il collegio ritiene insussistente il diritto alla chiusura immediata del forum concernente la propria attivita' commerciale. Sussiste in astratto il diritto ad ottenere dal gestore del forum, nel caso di specie Aduc, l'intervento di cancellazione dei messaggi diffamatori rispetto ai quali, benche' sollecitata dalla parte interessata che ha l'onere di individuarli singolarmente, essa non abbia provveduto alla eliminazione” (Tribunale di Firenze, ordinanza del 22 febbraio 2010).

Il Caso Oreste
In questo caso i giudici hanno rigettato la richiesta di oscuramento cautelare del forum web “Fabio Oreste e la … Finanza”, ritenendo che nessuno dei commenti pubblicati nel forum avesse contenuto diffamatorio. Il collegio prima di analizzare i singoli commenti contestati pone le premesse del proprio ragionamento indicando i principi fondamentali su cui il provvedimento si fonda: in primo luogo afferma che il diritto di liberta' di espressione e' costituzionalmente garantito e protetto anche nella sua “versione telematica moderna” e che dunque non si puo', a priori, chiudere un intero forum: “Il signor Oreste non ha alcun diritto a vietare che un sito di una associazione di tutela dei consumatori ospiti un forum di discussione anche critica del suo operato professionale nel campo della consulenza in materia di mercato finanziario”. Detto cio', il Collegio rileva comunque la necessita' di bilanciare il diritto di liberta' di espressione con la protezione della reputazione individuale. Tale bilanciamento non puo', ad avviso del Collegio, concretarsi in un controllo preventivo alla pubblicazione, da parte dell'associazione, dei messaggi contenuti sui forum perche' “il forum non e' una pubblicazione con una propria identita' editoriale quale puo' essere un media a mezzo stampa, una trasmissione radiotelevisiva giornalistica. Un forum e' un luogo aperto, accessibile da chiunque, uno spazio dove la comunicazione tra soggetti si realizza senza mediazione se non tecnica. E' una bacheca della piazza virtuale sulla quale il controllo in entrata non e' materialmente possibile se non a prezzo del sacrificio della sua preziosa qualita'” (Tribunale di Firenze, Sez. III Civile, Ordinanza n. 3137 del 28 aprile 2010). Il gestore del forum non ha dunque un onere di controllo preventivo, quanto piuttosto l'onere, su richiesta del soggetto che si ritenga diffamato, di rimuovere il contenuto diffamatorio della pubblicazione.

Il Caso Megatrends
L'operato della societa' laziale Megatrends e' oggetto del forum “Megatrends pomezia” presente nella sezione “Di' la tua” del sito dell'Aduc. Anche in questo caso, la societa' non ha gradito i commenti negativi degli utenti e ha chiesto al tribunale di Viterbo che condannasse Aduc a chiudere il forum. Il Tribunale ha dato ragione ad Aduc, tenendo conto sia del diritto di espressione e critica dei consumatori-utenti, sia del diritto all’onore e alla reputazione dei singoli e ritenendo che nel caso concreto non vi fosse lesione alcuna a danno della Megatrends. In modo estremamente analitico ed equilibrato il Giudice giungeva alle seguenti conclusioni:
- Un forum web non e’ assimilabile alla stampa, posto che e’ un luogo virtuale in cui gli utenti si scambiano opinioni sui piu’ svariati argomento (consumeristici nel caso di specie) senza alcuna pretesa giornalistica: gli utenti di un forum non “fanno informazione” ma semplicemente “si scambiano opinioni”. Essendo questa la natura e finalita’ dello strumento contestato, il Giudice richiama l’autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione che correttamente ha escluso l’applicazione delle relative norme sull’editoria e la stampa ai forum e newsgroup su internet. Tanto piu’ che esiste altra fonte legislativa in materia. In applicazione dell’art. 17 d.lgs. 70/2003 il Giudice ha, dunque, ritenuto che il gestore del sito internet non abbia una responsabilita’ preventiva in ordine a cio’ che gli utenti pubblicano sul forum, ma che –su segnalazione dell’interessato che si ritiene diffamato– ha l’onere di provvedere alla cancellazione delle espressioni diffamatorie;
- Aduc aveva operato correttamente e tempestivamente, attivandosi –cosi’ come la normativa prevede– appena giunta la richiesta di eliminare le espressioni potenzialmente lesive;
Il forum del quale si chiedeva l’oscuramento, in ogni caso, non contiene espressioni diffamatorie, dunque l’istanza cautelare era carente in punto di 'fumus boni iuris'. (Tribunale di Viterbo, Sez. Civile, ordinanza n. 410/2010).
Il provvedimento del Tribunale di Viterbo e' stato appellato, e anche i Giudici del grado d'appello hanno dato ragione ad Aduc.

Tanti i provvedimenti positivi, e tante ancora le richieste di oscuramento e di risarcimento danni, con annessa minaccia di azioni legali, che pervengono all'Aduc. Per questo l'associazione ha creato il canale web “No censura per la liberta' di espressione” che viene costantemente aggiornato con tutte le novita' in tema di censura sul web.
 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS