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Telemarketing: altra tappa verso il nuovo regime... che forse non entrerà mai in vigore
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Articolo di Deborah Bianchi*
9 novembre 2010 12:01
 
 Nuova tappa verso il nuovo regime del telemarketing, quell'attività di promozione commerciale tramite telefono che in Italia è definibile selvaggia, visti gli abusi degli operatori. In attuazione della legge 20 novembre 2009, n. 166 è stato emanato il regolamento per il Registro delle opposizioni tramite il Dpr 7 settembre 2010, n. 178 pubblicato in G.U. 256 il 2/11/2010, entrerà in vigore dal 17 novembre 2010. Tuttavia la vera e propria attivazione del Registro è prevista per febbraio 2011 o chissà……
 
Regolamento registro opposizioni dpr 178/2010
Come funziona. Il Registro sarà una grossa banca dati destinata a contenere nome e numero di telefono di tutti coloro che hanno manifestato il proprio dissenso a ricevere chiamate a scopo promozionale o di ricerca di mercato.
Questa banca dati verrà allestita su una piattaforma elettronica gestita da un soggetto terzo (gestore) rispetto ai telemarketer e agli utenti. Ai dati raccolti nel server del gestore si potrà accedere solo con apposite autorizzazioni elettroniche.
 
Obblighi per il telemarketer (l'azienda interessata a condurre campagne di telemarketing). L’interfaccia con il Registro richiede al telemarketer di dotarsi di apposite misure tecnologiche al fine di evitare che vi possano essere furti di dati o intrusioni nel sistema generale della banca dati-Registro opposizioni.
La domanda di ciascun operatore commerciale può essere esclusivamente selettiva.
Si tratta in sostanza di una richiesta di comparazione tra l’elenco contatti dell’impresa e il data base delle opposizioni al fine di verificare se nel frattempo qualcuno dei contatti si sia iscritto e conseguentemente debba essere espunto dall’elenco.
Nell'arco di un massimo di 24 ore dal momento della richiesta del telemarketer, il gestore del registro restituisce il data base aggiornato con i contatti che possono essere trattati.
Ciascuna consultazione da parte dell'operatore commerciale del Registro ha una validità massima di 15 giorni ed è a pagamento.
 
Cosa deve fare l'utente. L'utente abbonato all'elenco telefonico il cui numero risulti in chiaro e che non ha ancora manifestato l'opposizione a ricevere telefonate a carattere commerciale, se vuole evitare di ricevere chiamate indesiderate deve procedere all'iscrizione al Registro delle opposizioni.
L'iscrizione dev'essere eseguita per ciascuna utenza presente sull'elenco telefonico anche quella relativa al cellulare.
L'iscrizione è a tempo indeterminato. E' comunque sempre revocabile.
Decade automaticamente quando cambia l'intestatario o vi sia la cessazione del contratto. In questi casi il successore dovrà ricordarsi di eseguire di nuovo l'iscrizione al Registro.
L'iscrizione può avvenire mediante compilazione di apposito modulo elettronico che sarà reso disponibile sul sito del gestore del Registro o tramite chiamata telefonica, e.mail, raccomandata o fax.
 
Controllo a cura del Garante della Privacy. In quest’ultima stesura sono stati riconosciuti al Garante Privacy poteri di controllo più incisivi rispetto alla prima proposta.
Il gestore del Registro è obbligato a permettere al Garante l’accesso al proprio data base per eseguire controlli sull’organizzazione e sul funzionamento del Registro e per verificare che non vi siano state violazioni del diritto di opposizione.
 
Regime transitorio. Fino alla data di entrata in vigore del Registro, 17 novembre 2010, resta valida la disciplina prevista dal famoso decreto mille proroghe del 24 febbraio 2009 che autorizza le "telefonate commerciali indesiderate", usando i numeri presenti negli elenchi telefonici pubblici formati prima del 1 agosto 2005.
Dal 17 novembre 2010 in poi, per novanta giorni e comunque fino a quando non sarà effettiva l’attivazione del Registro, sarà applicabile il nuovo regime transitorio previsto dall’art. 14 del DPR 178/2010.
Le fasi da eseguire nei novanta giorni previsti sono ben tre (consultazione dei telemarketer, attuazione elementi tecnici di accesso al Registro per i telemarketer, attuazione elementi tecnici per iscrizione degli utenti al Registro). È probabile che non si riesca a rispettare il termine.
In difetto il legislatore ha pensato a un’alternativa.
L’alternativa al Registro, transitoriamente, è rinvenuta nella disciplina dellaBase Dati Unica (costituzione, aggiornamento e gestione) utilizzata daigestori di telefoniasecondo il “Protocollo d’intesa tra operatori licenziatari di rete fissa e mobile relativo alla costituzione e operatività della base dati unica di cui alla delibera Agcom 36/02/Cons. del 29 aprile 2005”.
Si tratta di rivolgersi agli operatori di telefoniache accedono alla Base Dati Unica ovvero alla totalità delle utenze trattate nel nostro sistema telefonico per annotare la propria opposizione in un campo appositamente creato.

Addio registro?
A causa delle costante mancanza di fondi e per l’assenza di scopo di lucro dettata dalla legge per il gestore del Registro, la gestione delle opposizioni finirà dritta dritta nelle fauci compagnie telefoniche? In pratica nei soggetti che più di altri 'importunano' con telefonate commerciali gli utenti.
Data la previsione del regime transitorio questa ipotesi non appare per niente peregrina.

Deborah Bianchi, avvocato specializzato in diritto applicato alle nuove tecnologie, esercita nel Foro di Pistoia e Firenze in materia civile e amministrativa
avv.deborah(at)deborahbianchi.it
 
 
 
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