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TLC/modifiche unilaterali dei contratti. Il capitalismo a go-go dei gestori
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Articolo di Vincenzo Donvito
8 novembre 2017 12:42
 
  Si’, proprio a go-go! Perche’ quando si fanno le regole ad esclusivo vantaggio di una delle parti, si puo’ serenamente parlare di “go-go”. Con la complicita’ delle Istituzioni che consentono queste regole, ovviamente. Ma niente ci dice che le Istituzioni non possano non essere complici di un “go-go”, anche se, in democrazia, ci sono i poteri e contro-poteri che dovrebbero controllare, farsi controllare ed intervenire proprio li’ dove ci sono questi “go-go”. Il problema si pone -eclatante nel nostro caso- li’ dove i poteri politici non vogliono intervenire per contrastare i poteri economici; non solo, ma magari lo fanno prendendo in giro Istituzioni e cittadini, con norme che di fatto razionalizzano questi “go-go”.
E’ il caso dell’emendamento al decreto fiscale, presentato dal partito di maggioranza relativa (Pd) per arginare (come dicono loro) il potere di modifica contrattuale delle compagnie tlc impedendo di fatturare a 28 giorni anziché su base mensile: gli operatori dovranno tornare alla fatturazione mensile o su multipli del mese, fatta eccezione per le offerte promozionali a carattere temporaneo o su base stagionale *… eccezione che e’, per l’appunto, una razionalizzazione del “go-go”: saremo sommersi di queste offerte temporanee (uno o due anni, ad esempio).
A parte il fatto (non secondario) che non si capisce perche’ lo Stato debba mettere il naso su come un privato fattura temporalmente ad un altro privato, il problema centrale, che i nostri legislatori al momento non prendono in considerazione, e’ li’ dove nasce il problema stesso: il potere senza regole di modifica unilaterale dei contratti, che nella fattispecie viene concesso dall’art.70 del Codice delle comunicazioni elettroniche, in deroga al Codice del consumo.
Per meglio capire. Qualunque contratto, secondo i nostri codici, non puo’ essere modificato unilateralmente senza giustificato motivo gia’ indicato nel contratto stesso, con l’eccezione di quelli tlc **. E perche’? Chi sono questi delle tlc per godere di tale eccezione? Certo, sono importanti aziende che trainano il capitalismo italiano, ma e’ questo un motivo valido perche’, per loro, le regole debbano essere diverse? Metodi ce ne sono tanti per leggere questo privilegio, ma noi ci soffermiamo su uno che riteniamo di base: la distorsione di mercato che nasce da questo privilegio.
Facciamo degli apparenti paradossi, a partire da noi stessi di Aduc. La Tim ci ha comunicato che il nostro contratto business Adsl verra’ modificato unilateralmente ***; se non ci piace quello che loro vogliono fare (ovviamente -come ci scrivono- per il nostro bene e il futuro delle telecomunicazioni), possiamo disdire. Noi non ci sogniamo neanche di avere un potere di modifica unilaterale (sono loro che ci forniscono il servizio, e al massimo noi possiamo disdire il contratto in anticipo pagando dei costi di recesso), ma non ci sentiamo marziani se crediamo che debba essere un contratto a scandire regole per entrambi e non solo per noi. Certo, possiamo cambiare gestore, ma questo ci costa comunque di piu’, e poi un nuovo gestore ha anch’esso gli stessi privilegi della Tim, e tutto ci dice che dopo un po’ che saremo loro clienti, ci vorranno imporre altrettante modifiche unilaterali del contratto. Noi, quindi, dovremmo saltellare da un gestore all’altro, con programmazione altrettanto incerta della nostra vita economica (che innegabilmente non puo’ non essere legata alla fruizione di un servizio Adsl), mentre loro hanno certezze. Decise da loro stessi. Non e’ questa distorsione del mercato? La legge a questo avrebbe posto un limite: i contratti, dove tutto e’ possibile senza violare le leggi o, esplicitamente firmando due volte alcune clausole, accettando le deroghe alle leggi.
E’ di rito una domanda disincantata: e’ cosi’ che si vuole rendere ricco il nostro Paese, usando il mercato solo a vantaggio di alcuni contro altri? Ovviamente la nostra risposta e’ NO, ma ci teniamo a sottolineare che questo e’ il metodo per cui, da una parte e dall’altra, si alimenta la cultura e la pratica dell’illegalita’ e del “mo’ ti frego” ad ogni minima opportunita’. Cultura e pratica che, purtroppo, e’ diffusa -oltre che essere alimentata- anche a livello istituzionale.

note
* qui un nostro articolo in merito
** Art. 33 cod. consumo. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di [...] consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso;
Art. 70 cod. comunicazioni elettroniche. Il contraente, qualora non accetti le modifiche delle condizioni contrattuali da parte delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, ha diritto di recedere dal contratto senza penali ne' costi di disattivazione. Le modifiche sono comunicate al contraente con adeguato preavviso, non inferiore a trenta giorni, e contengono le informazioni complete circa l'esercizio del diritto di recesso. L'Autorita' puo' specificare la forma di tali comunicazioni 
*** qui la specifica comunicazione che ci e’ pervenuta 
 
 
 
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