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Internet non e' una 'grande televisione', per fortuna. Chiarimenti e dubbi dopo l'approvazione del decreto Romani
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Articolo di Deborah Bianchi*
11 marzo 2010 12:52
 
Il tanto discusso Decreto Romani è stato approvato nei primi giorni di marzo. La materia trattata attiene alla diffusione e fruizione degli audiovisivi on line in attuazione della Direttiva comunitaria 2007/65/CE relativa al coordinamento della disciplina sull’esercizio delle attività televisive per quanto riguarda i servizi di audiovisivi forniti nella versione analogica e nella versione web.
Siamo nel settore della radiodiffusione televisiva analogica e digitale che comprende in particolare, come esplicato dal Considerando 20 della Direttiva, “la trasmissione continua in diretta (live streaming), la trasmissione televisiva su Internet (webcasting), il video quasi su domanda (near-video-on-demand) e il video su domanda (video-on-demand)”.
Il rischio paventato da molti, insito nella prima stesura del decreto, era quello di ridurre Internet a una grande televisione.
Questo a causa delle definizioni elaborate di tre concetti fondamentali:
-il concetto di servizio di medium audiovisivo;
-il concetto di responsabilità editoriale;
-i poteri dell’Autorità di controllo.
 
Il concetto di medium audiovisivo
In prima stesura venivano ricompresi nel concetto di servizio di medium audiovisivo anche tutte le manifestazioni private degli utenti web che rimanevano assimilati ai produttori delle Iptv. Il testo approvato ha tenuto conto delle critiche e del parere reso dalle Commissioni parlamentari e così il legislatore ha riconosciuto la differenza tra televisione e Internet, assicurando a quest’ultima realtà un regime normativo separato. All’art. 4 riformato si stabilisce testualmente che
Non rientrano nella definizione di "servizio di media audiovisivo":
- i servizi prestati nell'esercizio di attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti Internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio nell'ambito di comunità di interesse;
- ogni forma di corrispondenza privata, compresi i messaggi di posta elettronica;
- i servizi la cui finalità principale non è la fornitura di programmi;
- i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è meramente incidentale e non ne costituisce la finalità principale, quali, a titolo esemplificativo:
a) i siti internet che contengono elementi audiovisivi puramente accessori, come elementi grafici animati, brevi spot pubblicitari o informazioni relative a un prodotto o a un servizio non audiovisivo;
b) i giochi in linea;
c) i motori di ricerca
d) le versioni elettroniche di quotidiani e riviste;
e) i servizi testuali autonomi;
f) i giochi d'azzardo con posta in denaro, ad esclusione delle trasmissioni dedicate a giochi d'azzardo e di fortuna”.
Grazie a questa assunzione di consapevolezza, Internet è salvo. Non mancano tuttavia le lacune normative che demandano al delicato lavoro dell’interprete il compito di mediare un simile concetto di servizio di medium audiovisivo con i nuovi frutti della tecnologia che non saranno riconducibili in questa definizione e che magari non saranno comunque da ascrivere nel novero delle produzioni televisive. E’ chiaro che l’utilizzo della tecnica dell’elencazione si avverte come preclusiva di sussumere nuovi fenomeni tecnologici nell’ambito della lista già precostituita. Qui viene lasciato all’arte ermeneutica dell’operatore giuridico il compito di strappare alla disciplina sulle Iptv eventuali nuovi prodotti tecnologici che non siano televisione.
 
Il concetto di responsabilita’ editoriale
In punto di responsabilità editoriale, lo schema di decreto legislativo prospettava uno scenario in cui il fornitore del servizio era sempre responsabile giuridicamente del contenuto degli audiovisivi messi on line, contravvenendo a uno dei principi cardine del sostrato tecnico-giuridico di Internet, secondo cui il fornitore di servizi digitali non è mai responsabile per i contenuti postati dagli utenti (siano questi anche major televisive) salvo ipotesi eccezionali. L’attribuzione di responsabilità ai provider (fornitori di servizi Internet) per i contenuti dei terzi determina la morte dell’Internet come società dell’informazione riducendolo unicamente a un tipo speciale di mass media (come ad esempio la stampa o la televisione). La levata di scudi dei cultori della rete su questo punto ha fatto sì che il legislatore tornasse sui propri passi. Il testo riformato del decreto accoglie le critiche mosse e opera la distinzione tra provider e produttore televisivo riconducendo unicamente a quest’ultimo la responsabilità per i contenuti immessi on line: “b) "fornitore di servizi di media", la persona fisica o giuridica cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalità di organizzazione; sono escluse dalla definizione di "fornitore di servizi di media" le persone fisiche o giuridiche che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe a terzi”.

I poteri dell’autorita’ di controllo
In prima stesura il decreto attribuiva all’Autorità di garanzia il ruolo di sceriffo della rete in materia di diritti di autore e di tutela dei minori. Adesso il ridimensionamento del concetto di servizio di media audiovisivo costituisce un limite al potere di controllo dell’Authority. Tuttavia permane una funzione di gestione e di vigilanza della Iptv molto penetrante.
 
Problematiche irrisolte
La nuova formulazione del Decreto Romani salva Internet per quanto riguarda i siti personali e gli organi di informazione che fanno uso di video, ma lascia in una zona grigia i servizi commerciali basati sulla distribuzione di video, sia amatoriali che professionali, come YouTube. Quando questi siti siglano accordi per ridistribuire su internet i prodotti dei network televisivi, sono fornitori di servizi web o sono Iptv?
Il Governo ha rilasciato dichiarazioni in cui si dice che YouTube, “Se YouTube utilizza filmati, immaginiamo il caso di un privato che sbatta on line un pezzo di Avatar (film notissimo per essere 'tridimensionale', 3D - ndr), e usa la visibilità che ha grazie ad Avatar per ricavare pubblicità, vuol dire che fa televisione”.

* Deborah Bianchi, avvocato specializzato in diritto applicato alle nuove tecnologie, esercita nel Foro di Pistoia e Firenze in materia civile e amministrativa
avv.deborah(at)deborahbianchi.it
 
 
 
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