testata ADUC
 ITALIA - ITALIA - Antitrust: gestori telefonici 'leader' in pubblicita' ingannevole
Scarica e stampa il PDF
Notizia 
14 aprile 2007 0:00
 
Troppe pubblicita' ingannevoli nel settore della telefonia fissa e mobile. In due anni, dall'entrata in vigore della legge Giulietti, l'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato ha comminato sanzioni per 1,6 milioni di euro, quasi il 25% del totale delle multe decise.
E' il bilancio che emerge dall'analisi sulle decisioni di pubblicita' ingannevole relative a beni e servizi di telefonia fissa, mobile, integrata fissa/mobile, di accesso e navigazione in Internet e integrati voce/dati o voce/dati/televisione. Per l'Autorita' si tratta di un fenomeno che risulta particolarmente grave, vista l'estrema varieta' ed evoluzione delle offerte commerciali che generano disorientamento nel consumatore. L'Autorita', che continuera' a vigilare con particolare attenzione sul settore, ritiene essenziale che gli operatori predispongano messaggi che siano completi e chiari, anche alla luce dell'analisi degli interventi effettuati. Sotto osservazione, in particolare, gli spot televisivi, che sono risultati carenti quanto a completezza e chiarezza informativa, con l'utilizzo di scritte scorrevoli o in sovrimpressione insufficienti a specificare la portata reale delle offerte.
Anche a tutela dei consumatori l'analisi dell'Autorita' ha individuato, sulla base dei 15 anni di applicazione della legge sulla pubblicita' ingannevole, le maggiori lacune informative che generano l'ingannevolezza.

I costi 'mimetizzati'
Spesso la pubblicita' omette di indicare l'importo dello scatto alla risposta, i costi di attivazione o l'esistenza di canoni mensili dei costi del noleggio degli apparati necessari all'utilizzazione del servizio. Alcune modalita' di tariffazione sono legate a scatti anticipati o agli effettivi secondi di utilizzo del servizio senza che la pubblicita' lo chiarisca. Ugualmente si sono riscontrate omissioni di informazioni quando vengono applicati costi allo scadere del periodo di validita' dell'opzione tariffaria reclamizzata o vengono omesse le condizioni alle quali e' subordinata la possibilita', chiamando o ricevendo telefonate, di ricaricare il proprio credito telefonico. Quando la pubblicita' enfatizza la possibilita' di utilizzare il servizio a quella tariffa spesso non indica che non tutti i numeri possono essere chiamati al costo reclamizzato. In altri casi e' stato omesso di indicare che, per avere quella tariffa, bisogna comunque raggiungere un determinato monte traffico in uscita e/o in entrata. Alcune pubblicita' non chiariscono che la tariffa vale solo fino al raggiungimento di un certo numero di chiamate mentre oltre si applicano tariffe meno vantaggiose.

Se la tecnologia non c'e'
Spesso le offerte commerciali non chiariscono la necessita' di verificare la copertura del segnale trasmissivo del servizio offerto, come nel caso dei servizi UMTS o per la visione della tv sul proprio cellulare. Mancano spesso le informazioni relative alle effettive velocita' di connessione e navigazione in Internet, alle cause che possono incidere sulla qualita' del servizio, o alla necessita' di verificare l'idoneita' degli apparati dell'utente a sopportare il servizio offerto.

Le offerte 'per sempre' e gli obblighi nascosti
Lo slogan 'per sempre' e' ingannevole quando in realta' e' previsto un termine entro il quale il servizio, a quel prezzo, va utilizzato. A volte non viene indicato il periodo di validita' dell'offerta e le condizioni alle quali l'offerta stessa e' legata.
La pubblicita' e' ingannevole anche quando non chiarisce che per poter effettivamente disporre di cellulari alle condizioni reclamizzate c'e' l'obbligo di aderire a determinati piani tariffari e per un determinato periodo, o non spiega che ci sono limiti alle modalita' di pagamento (solo con carta di credito o domiciliazione bancaria). A volte e' stato omesso di indicare l'esistenza di una penale in caso di recesso anticipato.
 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS