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La scala mobile degli operatori telefonici
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Articolo di Libero Giulietti
18 gennaio 2024 11:09
 
La “scala mobile” era un meccanismo di adeguamento delle retribuzioni e dei salari all’aumento del costo della vita dovuto all’inflazione di cui beneficiavano  operai, impiegati, pensionati; in sostanza chi aveva un reddito fisso.  
Oggi nessuno di questi ha il diritto di recuperare automaticamente la perdita di potere d'acquisto dovuta all'inflazione; questo diritto, invece, l'hanno acquisito gli operatori telefonici con buona pace dell'equità  e della giustizia sociale.

Questo è il risultato della delibera  N. 307/23/CONS dell'autorità delle Comunicazioni emessa  lo scorso dicembre
Tale Delibera, a seguito di un pubblico dibattito, ha approvato il  Regolamento recante disposizioni a tutela degli utenti finali in materia di contratti relativi alla fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche che, con il suo art. 8-quater, consente agli operatori telefonici di introdurre, nei loro contratti di servizio, clausole di adeguamento dei canoni all'aumento del costo della vita.

Il fondamento giuridico di tale innovazione pare doversi ricercare in una, a dir poco, singolare sentenza della Corte di Giustizia europea (causa C-326/14) che, proprio in riferimento ai servizi telefonici, ha stabilito che una clausola contrattuale che prevede un adeguamento di canone a€œin base a un indice oggettivo dei prezzi al consumo stabilito da un istituto pubblico, non costituisce una a«modifica delle condizioni contrattuali» che, ai sensi di tale disposizione, conferisce all'abbonato il diritto di recedere dal contratto senza penalità.  

Come dire che se un operatore telefonico aumenta il canone in misura corrispondente all'indice inflattivo, questo aumenta, e non è un aumento (???) e, pertanto, l'utente non avrà  neppure il diritto di recedere dal contratto. 

Così il meccanismo di indicizzazione al costo della vita che doveva tutelare la categoria debole dei lavoratori/consumatori, viene deviato dal suo fine ed utilizzato per raggiungere lo scopo opposto, quello di avvantaggiare l'imprenditore, il più forte.

Molteplici ragioni avrebbero dovuto sconsigliare l'adozione di un simile meccanismo; a cominciare  dall'assenza di una giustificazione logica ed economica per gli adeguamenti automatici dei prezzi dei canoni telefonici. Non si vede, infatti, quale aggravio possa derivare alla struttura dei costi del canone telefonico dall'incremento dei costi del paniere quotidiano delle famiglie; non si vede, cioè,  per quale ragione debba aumentare il canone telefonico se  rincarano i prodotti alimentari o i servizi sanitari o i mobili, gli spettacoli, l'abbigliamento, le calzature, l'istruzione ecc. ecc. 
Secondo noi non c'entra proprio nulla. 

E poi, anche ammesso che un imprenditore abbia subito un aumento dei costi (costi che è come detto - non hanno nulla a che vedere con quelli delle famiglie), per quale ragione dovrebbe trasferirli immediatamente ed automaticamente sul consumatore finale? Perché non stimolare l'imprenditore a realizzare un efficientamento ed un miglioramento dei processi produttivi?  E perché, al contrario, concedere il privilegio di aumentare i prezzi automaticamente senza neanche dover dimostrare l'esistenza di un incremento dei costi?

Aduc, nella memoria a suo tempo inviata all'Autorità, ha  cercato di sostenere che nell'ordinamento italiano sono presenti disposizioni e decisioni a€“ di maggiore tutela per l'utente finale - che avrebbero impedito l'introduzione nei contratti di una clausola siffatta, ma, purtroppo, senza riuscirci.
ad ogni modo, nonostante la nostra richiesta fosse per una totale eliminazione della clausola di indicizzazione, dobbiamo riconoscere che il regolamento adottato impone agli operatori significativi vincoli operativi e di trasparenza contrattuale che dovrebbero verosimilmente ridurre il danno per i consumatori.

Così, nei contratti già  in essere, l'introduzione della clausola di indicizzazione richiede una esplicita accettazione, in forma scritta, da parte dell'utente finale. In caso di mancata accettazione esplicita della modifica contrattuale da parte dell'utente restano in vigore le condizioni contrattuali già  previsti (art. 8-quater c.1).

Il successivo comma 10 prevede che “In tutti i casi“ e, dunque, segnatamente nei nuovi contratti - alla eventuale clausola di indicizzazione va indicata chiaramente nella sintesi contrattuale che deve essere espressamente accettata dal cliente.

Ad evitare che l'operatore confonda il consumatore/utente introducendo la clausola di adeguamento congiuntamente ad altre modifiche allo scopo di sviare l'attenzione, il  comma 12, impone che all'operatore è tenuto a non proporre, nella stessa comunicazione, ulteriori alternative all'utente finale.
Sono anche significative le informazioni che l'operatore deve fornire all'utente in modo da metterlo sull'avviso sulla presenza della clausola cosicché©, se lo ritiene opportuno, possa indirizzarsi verso un altro tipo di contratto.

In proposito consigliamo ai consumatori/utenti che non vogliono aderire alla clausola di indicizzazione di stare bene attenti a queste comunicazioni evitando di accettarla.

Per concludere c'è anche da sperare che i notevoli limiti imposti dall'Autorità  e la possibile riduzione  del fenomeno inflattivo facciano precipitare tutta la vicenda in un oblio privo di rimpianti.


 
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