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 ITALIA - ITALIA - Vodafone, Tar conferma multa Antitrust di 6 milioni
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21 marzo 2024 12:00
 
È confermata la multa da 6 milioni di euro inflitta nel 2019 dall'Antitrust a Vodafone Italia, accusata di non aver fornito informazioni chiare ed immediate nella promozione di offerte personalizzate di winback. L'ha deciso il Tar del Lazio con sentenza. All'esito della sua istruttoria, l'Autorità sanzionò Vodafone per due distinte condotte, e cioè perché: "nella fase di promozione di offerte 'personalizzate' di winback per i servizi di telefonia mobile, effettuate nei confronti di target prestabiliti e di ex clienti Vodafone, contattati tramite sms, la società forniva informazioni carenti, indicando unicamente le condizioni principali dell'offerta, in termini di volumi di traffico e di prezzo, omettendo la presenza di ulteriori costi applicati al piano tariffario proposto o di vincoli alla fruizione dell'offerta"; inoltre "nella fase di adesione dei consumatori a tutte le offerte di telefonia mobile, Vodafone attivava alcuni servizi/opzioni secondarie rispetto all'offerta principale, senza il preventivo espresso consenso del consumatore, con l'eventuale addebito dei relativi costi di utilizzo non ricompresi nell'offerta economica principale". Complessivamente Vodafone fu sanzionata con 2.900.000 euro per la prima pratica scorretta e con 3.100.000 euro per la seconda. Con riferimento alla prima pratica, il Tar ha osservato che "con giudizio logico ed immune da travisamenti, l'Autorità ha ritenuto l'ingannevolezza della condotta posta in essere dall'operatore telefonico, laddove egli è venuto meno all'obbligo di predisporre messaggi pubblicitari chiari e completi ed ha omesso di fornire, sin dal primo contatto negoziale, gli elementi essenziali per comprendere la proposta offerta (segnatamente, sotto il profilo dei costi e dei vincoli ulteriori rispetto a quelli indicati)". Quanto alla seconda pratica, i giudici hanno ritenuto che la valutazione dell'Antitrust sia stata "frutto di un corretto esercizio del potere tecnico-discrezionale intestato all'amministrazione"; in più, "il giudizio tecnico-discrezionale posto in essere dall'autorità è del tutto esente da censure di irragionevolezza o travisamento dei fatti". (Ansa)
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