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Telemarketing selvaggio, approvato il Registro delle opposizioni. Le criticità e il dubbio: entrerà mai in funzione?
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Articolo di Deborah Bianchi*
20 luglio 2010 13:17
 
 È in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il testo definitivo del Regolamento del Registro delle opposizioni per il telemarketing licenziato dal Governo pochi giorni fa.
I soggetti coinvolti. Il gestore del registro delle opposizioni (soggetto terzo ancora non individuato, che agirà senza fini di lucro), i telemarketer (società che utilizzano i numeri di telefono per campagne promo/pubblicitarie/vendita, sia proprie, sia per conto terzi). Utenti e Garante della privacy.
 
Come funziona
Da quanto si deduce dagli stralci di testo disponibili, il Registro sarà una grossa banca dati destinata a contenere nome e numero di telefono di tutti coloro che hanno manifestato il proprio dissenso a ricevere chiamate a scopo promozionale o di ricerca di mercato.
Questa banca dati verrà allestita su una piattaforma elettronica gestita da un soggetto terzo (gestore) rispetto ai telemarketer e agli utenti. Ai dati raccolti nel server del gestore si potrà accedere solo con apposite autorizzazioni elettroniche (non è ancora chiaro se si tratta di un’unica autorizzazione “una tantum” oppure di apposite autenticazioni per ciascuna istanza di accesso al sistema- soluzione preferita dal Garante Privacy).
 
L'identificazione dei telemarketer a Registro
Prima di intraprendere la campagna promozionale, l’impresa ha l’obbligo di presentare istanza di accesso al Registro corredata di documentazione attestante l’identità dell’operatore, la dichiarazione di attivazione del sistema di identificazione della linea chiamante e l’elenco a sua disposizione degli utenti che si intende contattare.
Queste disposizioni potrebbero costituire un incentivo e un elemento di tutela per i telemarketer diligenti contro gli operatori commerciali abusivi che vogliano aggredire le utenze senza accedere al Registro. Tuttavia risulta un istituto monco in quanto non si dotano i telemarketer seri di strumenti di denunzia e non si riconoscono al Registro poteri interdittivi di filtraggio e di sanzione degli abusivi.
Si sarebbe potuto immaginare un meccanismo di interdizione degli abusivi dall’interoperabilità dei loro numeri telefonici con quelli dell’intera utenza nazionale.
Questo parrebbe un nodo fondamentale per costruire uno spazio in cui vengono garantiti i diritti di riservatezza degli utenti e i diritti delle imprese a una concorrenza leale e trasparente dove sono interdette le scorribande di call center extracomunitari e non elusivi di qualsiasi principio di legalità.
 
Registrazione degli accessi del telemarketer
La banca dati-Registro opposizioni dovrà prevedere un sistema di registrazione elettronica degli accessi del telemarketer in modo da tracciare le istanze di consultazione che ogni volta l’operatore commerciale andrà a presentare al Registro per l’aggiornamento degli elenchi contatti. Questo si dimostra indispensabile per verificare se effettivamente l’impresa aggiorna i propri dati ogni 15 giorni come per legge. Il telemarketer che lavora con elenchi non aggiornati “rischia” di contattare utenti che si sono iscritti al Registro nell’intertempo tra l’ultimo aggiornamento al sistema e quello futuro. Tali tracce dovranno essere conservate dal gestore per 24 mesi dal momento della relativa generazione.
 
Attestazione delle iscrizioni dell’utente: non pervenuta
La banca dati- Registro opposizioni deve provvedere a tracciare in modo sicuro e inalterabile le iscrizioni degli utenti al fine di garantirne i diritti di riservatezza previsti. In particolare questo punto rivela una criticità da non poco conto in quanto non è prevista alcuna forma di conferma da parte del Registro dell’avvenuta iscrizione.
L’art. 7 del Regolamento di istituzione del Registro Opposizioni (se rimane così anche nella stesura ultima in Gazzetta Ufficiale) prevede soltanto che “le registrazioni degli eventi di accesso da parte dell’abbonato sono conservate dal gestore per 12 mesi dal momento della loro generazione” ma non prevede anche il rilascio di un’attestazione di avvenuta iscrizione.
Stride l’apparente volontà garantista delle modalità semplificate per iscriversi e la mancanza assoluta di una previsione che consenta la verifica da parte dell’utente dell’avvenuta iscrizione.
Il Garante Privacy avrebbe suggerito la pubblicazione sull’elenco abbonati del nominativo, utenza e della relativa iscrizione al Registro in modo che l’abbonato possa eseguire un controllo. Il Consiglio di Stato avrebbe suggerito almeno il rilascio di una ricevuta di attestazione dell’iscrizione.
E’ chiaro che in difetto di accoglimento di questi suggerimenti si aprirà il varco a un contenzioso senza fine. Per questo, a prescindere da quanto risulterà dalla stesura definitiva del testo, è utile richiedere al gestore del Registro delle opposizioni un'attestazione di avvenuta iscrizione.
 
Altra criticità. Il regolamento prevede tot numeri, tot istanze di iscrizione. L’utente che abbia un numero fisso e un cellulare non potrà fare un’unica richiesta comprensiva di entrambe le numerazioni ma dovrà inoltrare due distinte istanze (una per il fisso e una per il cellulare).
Sia il Garante Privacy, sia il Consiglio di Stato, sia l’Autorità per la garanzia nelle comunicazioni hanno auspicato la possibilità di inviare una pluralità di istanze tramite un unico plico.
Le iscrizioni dovranno essere conservate dal gestore per 12 mesi dal momento della relativa generazione.
 
Tariffe di accesso al registro su base annuale
Il gestore del Registro ogni anno determina un piano tariffario preventivo a seconda dei costi di funzionamento e di manutenzione a carico dei telemarketer. Le tariffe non possono essere aumentate per scopi di lucro.
 
Accesso del telemaketer al registro: consultazioni selettive valide per 15 giorni
L’interfaccia con il Registro richiede al telemarketer di dotarsi di apposite misure tecnologiche al fine di evitare che vi possano essere furti di dati o intrusioni nel sistema generale della banca dati-Registro opposizioni.
La domanda di ciascun operatore commerciale può essere esclusivamente selettiva. Si tratta in sostanza di una richiesta di comparazione tra l’elenco contatti dell’impresa e il data base delle opposizioni al fine di verificare se nel frattempo qualcuno dei contatti si sia iscritto e conseguentemente debba essere espunto dall’elenco.
Nell'arco di un massimo di 24 ore dal momento della richiesta del telemarketer, il gestore del registro restituisce il data base aggiornato con i contatti che possono essere trattati.
Ciascuna consultazione da parte dell'operatore commerciale del Registro ha una validità massima di 15 giorni ed è a pagamento.
 
Diritti del telemarketer
Il telemarketer ha il diritto di contattare tutte le utenze che non risultano iscritte nel Registro delle opposizioni. Il telemarketer incorrerà in sanzioni se procederà all’utilizzo di data base non aggiornati con il patrimonio informativo del Registro.
Obblighi del telemarketer
Il telemarketer ha l’obbligo di chiamare con un’utenza in chiaro. Sono vietate le chiamate con numero riservato. Il telemarketer ha l’obbligo altresì di informare il consumatore che ha il diritto di opporsi a futuri contatti iscrivendosi al Registro.
Qui ci sono state osservazioni sull’eventualità di rendere l’informativa dell’iscrizione al Registro anche a utenze che non siano raccolte nell’elenco telefonico. Si tratterebbe in questo caso di una tutela più ampia riconosciuta non solo agli abbonati dell’elenco telefonico ma estesa a tutti coloro contattati telefonicamente.
 
Diritti dell’utente
L’utente ha diritto di opporsi alle chiamate indesiderate, iscrivendosial Registro delle opposizioni.
Iscrizione. L’utente ha diritto di iscrivere la numerazione della quale è intestatario secondo modalità semplificate ed anche in via telematica o telefonica.
Durata. L'iscrizione ha durata indefinita ed è revocabile in qualunque momento, mediante strumenti di facile utilizzo e gratuitamente.
Trasparenza. No a chiamate con numero riservato. L’utente ha diritto di conoscere l'identificativo della linea chiamante e di ricevere idonee informative, in particolare sulla possibilità e sulle modalità di iscrizione nel Registro per opporsi a futuri contatti.
 
Obblighi dell’utente
Qualora non voglia ricevere comunicazioni commerciali, l'utente deve iscriversi nel Registro delle opposizioni. In difetto di tale iscrizione la legge presume il silenzio-assenso del consumatore e il telemarketer avrà il diritto di contattarlo.
L'iscrizione dev'essere eseguita per ciascuna utenza presente sull'elenco telefonico anche quella relativa al cellulare.
L'iscrizione decade automaticamente quando cambia l'intestatario o vi sia la cessazione del contratto. In questi casi il subentrante dovrà ricordarsi di eseguire di nuovo l'iscrizione al Registro.
Tutela utente
L’utente gabbato può rivolgersi al Garante Privacy affinché esegua controlli e infligga sanzioni. E’ previsto inoltre il ricorso al giudice per far valere le proprie ragioni.
 
Controllo del Garante della privacy
In quest’ultima stesura sono stati riconosciuti al Garante poteri di controllo più incisivi rispetto alla prima proposta.
Il gestore del Registro è obbligato a permettere al Garante l’accesso al proprio data base per eseguire controlli sull’organizzazione e sul funzionamento del Registro e per verificare che non vi siano state violazioni del diritto di opposizione.
 
Regime transitorio fino alla realizzazione del Registro
Il Registro dovrebbe entrare in funzione a partire da 90 giorni successivi alla pubblicazione del Regolamento in Gazzetta ufficiale.
Tuttavia le fasi da eseguire sono ben tre (consultazione dei telemarketer, attuazione elementi tecnici di accesso al Registro per i telemarketer, attuazione elementi tecnici per iscrizione degli utenti al Registro). È probabile che non si riesca a rispettare il termine.
In difetto il legislatore ha pensato a un’alternativa.
L’alternativa al Registro, transitoriamente, è rinvenuta nella disciplina dellaBase Dati Unica (costituzione, aggiornamento e gestione) utilizzata dai gestori di telefonia secondo il “Protocollo d’intesa tra operatori licenziatari di rete fissa e mobile relativo alla costituzione e operatività della base dati unica di cui alla delibera AGCOM 36/02/Cons. del 29 aprile 2005”.
Si tratta di rivolgersi agli operatori di telefonia che accedono alla Base Dati Unica ovvero alla totalità delle utenze trattate nel nostro sistema telefonico per annotare la propria opposizione in un campo appositamente creato.
 
Il dubbio che sorge è più che plausibile: addio Registro?
A causa delle costante mancanza di fondi e per l’assenza di scopo di lucro dettata dalla legge per il gestore del Registro, la gestione delle opposizioni finirà dritta dritta nelle fauci delle onnivore compagnie telefoniche?
La conseguenza devastante: le concrete modalità di funzionamento delle opposizioni anziché seguire la disciplina del Registro dovranno essere concordate con le compagnie telefoniche.

*Deborah Bianchi, avvocato specializzato in diritto applicato alle nuove tecnologie, esercita nel Foro di Pistoia e Firenze in materia civile e amministrativa
avv.deborah(at)deborahbianchi.it
 
 
 
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