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Costi disdetta Linkem
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Lettera 
25 febbraio 2014 0:00
 
Salve,
chiedo a voi sperando di poter ottenere finalmente una risposta definitiva al mio problema.
Sono titolare di un contratto adsl con linkem tramite tecnologia wimax con una durata di 24 mesi.
Nel contratto c'è scritto questo:
"Per i Clienti LINKEM NO LIMITS che hanno scelto il modem da interno è previsto un costo di disattivazione di Euro 50 in caso di recesso prima di 24 mesi dalla data di attivazione del servizio.
Per i Clienti che hanno scelto il modem da esterno, invece, il costo di disattivazione in caso di recesso prima di 24 mesi dalla data di attivazione è di Euro 100."
E' passato poco più di un anno e sono mesi ormai che ho problemi con la connessione e che pago per accedere a internet con velocità ridicolamente basse quando va bene, quando va male come in questo mese non si riesce per niente ad accedere a internet. Vorrei quindi rescindere il contratto per evidenti motivi di disservizio.
La mia domanda è:
Visto il famoso decreto Bersani che cancella i costi di rescissione per i contratti con i gestori di servizi di telecomunicazione, ciò che sta scritto nel contratto è quindi nullo oppure mi tocca pagare il costo di rescissione?
Attendo una Vostra risposta e Vi ringrazio fin da ora.
Fabio, da Ferrandina (MT)

Risposta:
se recede, il costo di disattivazione e' dovuto (il decreto Bersani riguarda invece penali arbitrariamente richieste)
Tuttavia lei ha diritto ad un risarcimento dei danni per il disservizio; questo cio' che dovrebbe fare, nell'ordine:
1. inviare un'intimazione al gestore con raccomandata a/r chiedendo eventualmente anche i danni:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
2. se alla lettera riceve risposta negativa oppure non riceve risposta alcuna, fare un tentativo di conciliazione presso il Corecom della sua Regione:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+obbligatoria+davanti+al+corecom_15317.php
3. se neanche la conciliazione va a buon fine, fare causa presso il suo giudice di pace oppure presentare istanza di definizione della controversia al proprio Corecom regionale, se abilitato, oppure direttamente all'Agcom utilizzando il formulario GU14.
 
 
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