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Fastweb - Mancato rimborso del deposito cauzionale
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Lettera 
7 gennaio 2021 0:00
 
Buongiorno,
a fine settembre ho chiuso l'utenza Fastweb che avevo per la connessione ad internet nell'appartamento dove vivevo precedentemente. Mi venne detto che entro 30 giorni dalla chiusura del contratto mi sarebbe stato rimborsato il deposito cauzionale (di €100,00 meno il costo di dismissione di €29,95) per mezzo di assegno circolare consegnato presso l'indirizzo dove l'utenza era attiva. Spiegando ad un loro operatore che mi sarei trasferito in un altro appartamento e che quindi non avrei avuto modo di ritirare l'assegno, sono stato rassicurato da questi il quale mi ha chiarito che in caso di mancata riscossione sarei stato ricontattato per recapitare un nuovo assegno presso un nuovo indirizzo entro altri 30 giorni. Di giorni, nel momento in cui vi scrivo, ne sono passati quasi un centinaio, ed io né ho ricevuto l'assegno nel vecchio appartamento (i miei coinquilini ancora vivono lì ed erano a conoscenza della situazione) né sono stato ricontattato dalla Fastweb. La questione mi irrita ancor di più considerando il fatto che loro hanno richiesto un deposito cauzionale perché, senza darmi alcuna spiegazione, hanno deliberatamente deciso di non accettare la mia richiesta di accredito delle bollette sul mio c/c nel momento in cui fu loro richiesta la voltura a mio nome.
Costantino, dalla provincia di TO

Risposta:
Il deposito cauzionale, a seguito della intervenuta cessazione del rapporto contrattuale, deve essere oggetto di riaccredito. Pertanto legittima è la richiesta di rimborso delle somme versate a Fastweb a titolo di deposito cauzionale in sede di prima attivazione del servizio, che lei potrà far valere inviando una diffida.
questo cio' che dovrebbe fare, nell'ordine:
1. inviare un'intimazione al gestore con raccomandata a/r chiedendo eventualmente anche i danni:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
2. se alla lettera riceve risposta negativa oppure non riceve risposta alcuna, fare un tentativo di conciliazione presso il Corecom della sua Regione:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+obbligatoria+davanti+al+corecom_15317.php
3. se neanche la conciliazione va a buon fine, fare causa presso il suo giudice di pace oppure presentare istanza di definizione della controversia al proprio Corecom regionale, se abilitato, oppure direttamente all'Agcom utilizzando il formulario GU14.
 
 
 
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