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TLC. Violazione impegni contrattuali
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Lettera 
25 aprile 2019 0:00
 
Salve,
in caso di recesso per violazione degli impegni contrattuali da parte del fornitore di servizi internet/telefonia residenziali (accertati col software "Ne.Me.Sys di AGCOM) sono dovuti i costi di recesso? E gli importi residui del contributo di attivazione rateizzati (48 mesi)? Grazie
Andrea, dalla provincia di SA

Risposta:
la disdetta per inadempimento degli obblighi contrattuali deve essere a prova dell'utente.
La risoluzione del contratto, infatti. non opera automaticamente ma deve essere preceduta dalla c.d. “diffida ad adempiere”, ossia una dichiarazione scritta con la quale l’utente intima all’operatore di provvedere all’adempimento entro un termine congruo (di regola, 15 giorni), con l’espressa avvertenza che, laddove il termine fissato dovesse decorrere senza che si verifichi l’adempimento, il contratto si intenderà senz’altro risolto (annullato).
In caso di contestazione da parte dell’operatore, che ad esempio può contestare di avere in realtà onorato ogni suo obbligo contrattuale, la questione dovrà essere affrontata nelle sedi istituzionali preposte, per constatarese esistevano oppure no i presupposti (inadempimento, colpa del debitore, gravità della violazione contrattuale, congruità del termine assegnato con la diffida, ecc.) per considerare risolto il contratto.
Trattandosi di una situazione di disdetta è preferibile verificare con la massima certezza possibile il presunto inadempimento, visto che l’operatore si opporrà probabilmente al tentativo di recedere con tali modalità da parte dell’utente.
Ad esempio, nel caso di lentezza della connessione è opportuno ottenere una certificazione ufficiale del disservizio tramite l’unico speed test certificato e riconosciuto dall’AGCOM in caso di controversie e cioè lo speed test Ne.me.sys, che tuttavia richiede l’installazione di un software e varie ore di test.
La diffida ad adempiere, dunque, va fatta per bene, corredata dalle eventuali prove documentali e deve precedere di almeno 15 giorni la successiva risoluzione – disdetta del contratto.
In mancanza di prova, la disdetta anticipata è soggetta ad alcuni costi, compresi quelli per apparecchi in uso. Consulti la ns. scheda alla voce DISDETTA ANTICIPATA: https://sosonline.aduc.it/scheda/telefonia+guida+veloce+ai+diritti+alle+tutele_1378.php#Voce_13
Quindi questo cio' che dovrebbe fare, nell'ordine:
1. inviare un'intimazione al gestore con raccomandata a/r chiedendo eventualmente anche i danni:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
2. se alla lettera riceve risposta negativa oppure non riceve risposta alcuna, fare un tentativo di conciliazione presso il Corecom della sua Regione:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+obbligatoria+davanti+al+corecom_15317.php
3. se neanche la conciliazione va a buon fine, fare causa presso il suo giudice di pace oppure presentare istanza di definizione della controversia al proprio Corecom regionale, se abilitato, oppure direttamente all'Agcom utilizzando il formulario GU14.
 
 
 
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