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Iniziative per garantire la possibilita` per i consumatori di cambiare operatore di telefonia mobile nel caso di aumenti tariffari - n. 2-00607. Interpellanza urgente. Seduta del 28 giugno 2007 della Camera dei deputati
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30 novembre 00-1 0:00
 
PRESIDENTE. L'onorevole Fogliardi ha facolta` di illustrare la sua interpellanza n. 2-00607 (vedi l'allegato A - Interpellanze urgenti sezione 1), concernente iniziative per garantire la possibilita` per i consumatori di cambiare operatore di telefonia mobile nel caso di aumenti tariffari.

GIAMPAOLO FOGLIARDI. Signor Presidente, signor sottosegretario, mi rivolgo a lei anche a nome degli altri parlamentari firmatari dell'interpellanza. L'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (il cosiddetto « pacchetto liberalizzazioni »), convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ha disposto la cosiddetta « abolizione dei costi di ricarica », al fine di consentire una maggiore trasparenza tariffaria e permettere al cittadinoconsumatore di conoscere l'effettivo costo del servizio. Il costo di ricarica incideva sull'importo ricaricato con un'incidenza inversamente proporzionale al taglio scelto (20 per cento per i tagli da 10, 20 e 25 euro, 10 per cento per i tagli da 50 euro, 5 per cento per i tagli da 100 euro). Precedentemente, Wind, operatore di telefonia mobile, ha provveduto ad aumentare le proprie tariffe, modificando anche quelle dei vecchi clienti. In primo luogo, con decorrenza 1o maggio 2007, il piano telefonico « Wind10 » e` stato rimodulato per tutti i vecchi clienti, divenendo « Wind12 »; oltre all'aumento dello scatto alla risposta, si e` registrato un aumento del costo delle chiamate voce nazionali (?20 per cento) e degli SMS (?50 per cento). In secondo luogo, con decorrenza 15 maggio 2007, il piano telefonico « sempre light » e` stato trasformato d'ufficio nel nuovo profilo « senza scatto new », con un deciso aumento (?40 per cento) della tariffa per le telefonate con durata superiore ai 3 minuti. In data 31 maggio 2007, si e` appreso da piu` fonti che anche l'operatore 3-H3G ha informato la propria rete commerciale che, con decorrenza 1o agosto 2007, avrebbe effettuato una modifica peggiorativa di tutti gli impianti telefonici prepagati in commercio. In particolare, il rincaro medio riguarda sia lo scatto alla risposta, sia la tariffa al minuto (?20 per cento), sia il costo degli SMS (?20 per cento). Oltre a questo, sarebbe stata introdotta un'ulteriore modifica peggiorativa in riferimento alla riduzione dell'importo corrisposto come autoricarica (-50 per cento), oltre all'introduzione di limiti alla fruizione del credito derivante da autoricarica. Anche in questo caso, pertanto, gli aumenti introdotti paiono superare di gran lunga i mancati introiti dovuti all'abolizione dei costi di ricarica. Il codice delle comunicazioni elettroniche, all'articolo 70, comma 4, prevede la possibilita` del cliente di recedere dal contratto in caso di modifiche peggiorative della propria tariffa. Nel caso della rimodulazione annunciata dall'operatore 3-H3G, tuttavia, la possibilita` di recedere tramite richiesta di cambio operatore con mantenimento del numero e` fortemente limitata, per due differenti motivi. In primo luogo, il credito presente sulla scheda, derivante da ricarica o da autoricarica, andrebbe perso. In secondo luogo, i telefonini cosiddetti sim-lock, acquistati da larga parte dei clienti di 3-H3G insieme alla scheda telefonica, diverrebbero inutilizzabili. Alla luce di tutto cio` , si chiede come si valuti il comportamento che i gestori di telefonia mobile hanno assunto a seguito della nuova normativa proposta dal Governo, con atti che solo formalmente possono essere giustificati da un intervento normativo che aveva come finalita` quella di introdurre maggiore trasparenza sul mercato. Inoltre, se si intenda intervenire al fine di ottenere un intervento normativo volto a garantire piu` concretamente la libera possibilita` per i cittadini-consumatori di cambiare operatore qualora il proprio gestore di telefonia mobile proceda ad arbitrari aumenti tariffari, in particolare, al fine di ottenere la previsione di un possibile cambiamento di operatore, mantenendo il credito residuo e/o prevedendo la possibilita` di monetizzarlo, e al fine di ottenere la previsione di un'assoluta equiparazione tra il credito derivante da ricarica e il credito derivante da autoricarica, nonche? al fine di poter richiedere gratuitamente la rimozione del sim-lock, nel caso in cui il proprio gestore introduca modifiche tariffarie peggiorative.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Marco Stradiotto, ha facolta` di rispondere.

MARCO STRADIOTTO, Sottosegretario per lo sviluppo economico. Signor Presidente, in risposta all'interpellanza urgente presentata dall'onorevole Fogliardi ed altri, faccio presente che l'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, nel testo risultante dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40, stabilisce il divieto, da parte degli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, di applicare costi fissi e contributi per la ricarica di carte prepagate. Scopo della norma e` favorire la concorrenza e la trasparenza delle tariffe, garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi prezzi del servizio e facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato. In particolare, in merito alle presunte violazioni della citata disposizione normativa, numerose sono state le segnalazioni pervenute da parte di molti consumatori e di associazioni dei consumatori, che hanno evidenziato la modifica unilaterale dei piani tariffari e di singole voci di costo ad opera di alcuni operatori di telefonia mobile.
Nell'ambito dell'attivita` di monitoraggio svolta dall'amministrazione, tali segnalazioni sono state tempestivamente trasmesse all'Autorita` per le garanzie nelle comunicazioni che, in qualita` di organo competente ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 40 del 2007, svolge il compito di vigilare sull'attuazione dell'articolo 1 e anche del comma 2, relativo alla trasparenza, nell'offerta commerciale, dell'indicazione delle voci di costo che compongono la stessa, comminando inoltre le sanzioni in caso di violazione della normativa. Si segnala, tra l'altro, che la stessa legge istitutiva dell'Autorita` per le garanzie nelle comunicazioni, la n. 249 del 1997, affida, fra gli altri, il compito di regolare le relazioni fra i gestori di telefonia e gli utilizzatori dei servizi nei limiti dell'autonomia contrattuale delle parti. Va altres?` osservato che, in una prospettiva di mercato, il costo fisso di ricarica costituiva, anteriormente al decretolegge n. 7 del 2007, una componente di prezzo di un servizio esclusa da logiche concorrenziali e che, invece, in conseguenza della predetta norma, tale componente riacquista influenza nelle decisione di acquisto del servizio di telefonia da parte dei consumatori. Il Ministero, quindi, non e` deputato a valutare i comportamenti dei singoli operatori, ne? intende peraltro basare il proprio monitoraggio su detti comportamenti (nuove offerte commerciali, variazioni di profili tariffari); per cui, ove gli stessi operatori ritengano di variare i profili tariffari offerti ai consumatori, lo faranno tenendo conto che in un mercato concorrenziale, com'e` noto, il prezzo non e` una variabile ininfluente nelle decisioni di acquisto. Compito del Ministero e`, bens?`, osservare e analizzare gli effetti complessivi sui consumatori dell'eliminazione dei costi di ricarica e delle altre misure legislative adottate al fine di aumentare la trasparenza e la concorrenza nei settori della telefonia fissa e mobile.
A questo fine, come per altri settori oggetto di misure di liberalizzazione, l'attivita` di monitoraggio del Ministero avra` un continuo riferimento sull'andamento dell'indice Istat, che costituisce un indicatore generale, mese per mese, dell'evoluzione dei prezzi anche nel settore dei servizi telefonici. Infatti, lo stesso indice ha gia` rilevato gli effetti positivi dell'applicazione della disposizione sui costi ricarica. Sin dal mese di marzo, secondo l'Istat, i prezzi nei servizi di telefonia mobile hanno registrato complessivamente un ribasso del 14,4 per cento. A maggio la variazione tendenziale corrisponde ad un abbassamento del prezzo di quattordici punti. Saranno le rivelazioni effettuate dall'ISTAT sul costo della vita a fornire elementi di chiarezza circa l'impatto di eventuali rincari nei servizi di telefonia mobile e non il comportamento commerciale dei singoli operatori difficilmente valutabile in termini di impatto generale. L'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, nel testo risultante dalla legge di conversione del 2 aprile 2007, n. 40, stabilisce inoltre il divieto della previsione di termini temporali massimi di utilizzo del traffico o del servizio acquistato, e la facolta` di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore. Sulle presunte violazioni poste in essere dall'operatore 3-H3G, numerose sono state le segnalazioni pervenute da parte di molti consumatori e di associazioni dei consumatori.
Anche tali segnalazioni sono state tempestivamente trasmesse all'Autorita` per le garanzie nelle comunicazioni, cui spetta la vigilanza sulla corretta applicazione delle disposizioni, con i maggiori poteri introdotti con la legge 2 aprile 2007, n. 40. Infatti, per quanto riguarda alcuni comportamenti di operatori riferiti dagli onorevoli interroganti, si evidenzia, secondo le informazioni fornite dal Ministero delle comunicazioni, che la stessa Autorita` ha recentemente adottato le seguenti misure. In primo luogo, con riguardo alle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali messe in atto dall'operatore di telefonia mobile Wind a seguito della legge n. 40 del 2007, si fa presente che l'Autorita` ha gia` adottato gli opportuni provvedimenti e, in particolare, con riguardo alla modifica del piano tariffario, nota come « Wind 10-Wind 12 », e` in corso un procedimento sanzionatorio a carico dell'operatore mobile al quale, in data 10 maggio 2007, e` stato notificato un atto di contestazione. A tale riguardo, si fa presente che il termine massimo ordinario di conclusione del procedimento sanzionatorio e` di centocinquanta giorni dalla notifica della contestazione. Sempre nei confronti di Wind, anche con riferimento alla trasformazione del piano « sempre light » in « senza scatto new », e` stato avviato un analogo procedimento sanzionatorio.

Piu` in generale, si precisa che le offerte di piani tariffari a condizioni piu` costose rientrano nella piena disponibilita` degli operatori - anche secondo l'Autorita` garante per la concorrenza e il mercato offrire nuovi e piu` costosi piani tariffari rientra nella disponibilita` delle imprese -, essendo il mercato retail dei servizi telefonici mobili un mercato non compreso tra i diciotto mercati rilevanti per i quali, secondo la Commissione europea, si possono adottare misure ex ante, in quanto tale mercato al dettaglio e` un mercato vivace sotto il profilo concorrenziale e, quindi, sottratto a remedies particolari, in base al quadro regolamentare comunitario vigente nel settore delle comunicazioni elettroniche. Tale facolta` di modifica delle condizioni nei contratti per adesione, tuttavia, non esime l'operatore che intenda esercitarla dal rispetto degli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 70, comma 4, del codice delle comunicazioni elettroniche, ne? esonera la condotta posta in essere dall'operatore dall'esercizio di azioni inibitorie promosse dagli utenti o dalle associazioni dei consumatori innanzi l'autorita` giudiziaria, ai sensi del codice del consumo. In secondo luogo, con riferimento alla « modifica peggiorativa » di tutti i piani telefonici prepagati di 3-H3G a partire dal mese di agosto, che tale operatore avrebbe comunicato alla propria rete commerciale, l'Autorita` fa presente che, ai sensi dell'articolo 70, comma 4, del codice delle comunicazioni elettroniche, tale modifica, completa di tutti i dettagli, dovra` essere comunicata alla stessa con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla relativa decorrenza. Al momento, in mancanza della prescritta comunicazione da parte dell'operatore in questione, l'Autorita` non disporre di elementi sufficienti a valutare l'opportunita` di un intervento; comunque l'Autorita` segnala che nei confronti di 3-H3G e` in corso un'attivita` pre-istruttoria con riguardo ad altri profili sempre attinenti la trasparenza dei prezzi. In terzo luogo, sul tema della portabilita` dei numeri mobili, l'Autorita` e` intervenuta con la delibera 17/06/CIR, imponendo, tra l'altro, una quota piu` elevata di lavorazioni giornaliere. Per quanto riguarda la possibilita` di prevedere un regime speciale di portabilita` per quegli utenti che abbiano subito una modifica in peius delle condizioni tariffarie, l'Autorita` rileva che tale soluzione sarebbe discriminante nei confronti di quegli utenti gia` « in coda », che hanno deciso di richiedere la portabilita` per motivi diversi (ad esempio per la maggiore convenienza di una nuova offerta di un altro gestore) con effetti distorsivi per le regole della concorrenza. In ogni caso, non risulta che al momento vi sia alcun backlog per il passaggio da 3-H3G ad altri operatori mobili. In quarto luogo, in merito alla questione del credito residuo, e` in corso l'elaborazione, da parte dell'Autorita` , di un'interpretazione del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'articolo 1 della legge n. 40 del 2007, al fine di stabilire se, dopo l'entrata in vigore della suddetta legge, sussista il diritto degli utenti al riconoscimento del credito residuo, sotto forma di restituzione in denaro in caso di recesso o di trasferibilita` nell'ipotesi di portabilita` del numero. In quinto luogo, l'Autorita` e` gia` intervenuta, a suo tempo, sul tema dell'assoluta equiparazione tra il credito derivante da ricarica e quello derivante da autoricarica, con la delibera n. 7/02/CIR. Con essa, al fine di garantire condizioni trasparenti alle offerte promozionali, si impone ai gestori di servizi mobili di evidenziare, nelle carte dei servizi, le eventuali restrizioni alla restituzione del credito accumulato in virtu` di tali offerte. In sesto luogo, con riguardo, infine, alla questione della rimozione gratuita del sim-lock in caso di modifica in peius delle condizioni contrattuali, l'Autorita` ha gia` disciplinato la materia con la delibera n. 9/06/CIR, recante disposizioni regolamentari in tema di sblocco di terminali mobili, introducendo un duplice orizzonte temporale per lo sblocco, cui afferiscono differenti condizioni economiche per l'utente. Riconosciuta la legittimita` del sistema sim-lock - laddove esso consente ai consumatori di accedere all'acquisto di un terminale mobile ad un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato - quale forma di compensazione per l'operatore che effettua la promozione, l'articolo 5 della delibera citata ha previsto la possibilita` di sblocco del terminale con vincolo, su richiesta dell'utente, dopo nove mesi dall'acquisto, a fronte del pagamento di un corrispettivo non superiore al 50 per cento del sussidio ricevuto per l'acquisto del telefono. Trascorso il periodo massimo di diciotto mesi, invece, il terminale viene sbloccato gratuitamente da parte del fornitore di servizi. Non sembra possibile pertanto che l'operatore non riconosca, in caso di recesso anticipato da parte dell'utente a seguito di una modifica unilaterale del piano tariffario - ancorche? essa sia effettuata con i dovuti requisiti di trasparenza - le medesime condizioni che la delibera n. 9/06/CIR prevede per il caso di recesso ordinario e, dunque, anche nell'ipotesi in cui esso abbia luogo prima dello scadere dei suddetti due termini di nove e diciotto mesi dall'acquisto.

PRESIDENTE. L'onorevole Fogliardi ha facolta` di replicare.

GIAMPAOLO FOGLIARDI. Signor Presidente, mi dichiaro molto soddisfatto perche? credo che l'articolata risposta fornita dal sottosegretario Stradiotto - che ringrazio - metta in risalto la pertinenza degli argomenti e degli aspetti trattati. Come ho avuto modo di affermare nell'illustrare l'interpellanza urgente in esame, oggi e` necessario ottenere chiarezza e bloccare atti che minano le finalita` fondamentali che persegue il provvedimento sulle liberalizzazioni proposto dal Ministro Bersani, le quali sono volte ad introdurre una maggiore trasparenza nel mercato. Come e` stato evidenziato nella risposta del sottosegretario, in cui si fa riferimento anche all'avvio di vari procedimenti, la questione di cui si discute e` stata ampiamente sollecitata da alcune unioni di consumatori e da molte categorie di soggetti, forse le piu` deboli, le meno abbienti, le meno protette, quelle che ogni giorno si sentono sole, derise, gabbate e, soprattutto, stanche di sentirsi dire che, « fatta la legge, trovato l'inganno ». Tale situazione mi e` stata evidenziata anche da molti studenti universitari i quali si trovano gia` ora a far fronte, con le loro paghette mensili e i loro piccoli risparmi, i costi quotidiani e, conseguentemente, non hanno bisogno di essere presi in giro anche da tali « giochi ». Signor sottosegretario, penso che dare risposte chiare rientri in un'ottica volta a fare fronte, prima che a necessita` finanziarie, ad un'esigenza etica che in questo Paese spesso sembra sia dimenticata e che, invece, abbiamo il dovere di salvaguardare. Per questo motivo la ringrazio ancora.
 
 
 
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