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Rimodulazione tariffaria Tim, esposto all'Antitrust
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12 agosto 2008 0:00
 
ON.LE AUTORITA' GARANTE PER LA CONCORRENZA E IL MERCATO

L’A.D.U.C. , quale associazione per i diritti degli utenti e dei consumatori, corrente in Firenze alla via Cavour n. 68, in persona del proprio legale rappresentante pro - tempore Pres. Vincenzo
Donvito, espone quanto appresso.

L'operazione della Tim relativa alla rimodulazione delle tariffe di telefonia mobile, preannunciata negli scorsi giorni con un sms a numerosissimi utenti, e' a nostro avviso illecita, perche' viola il Codice del Consumo.

Nello specifico:

1 – Il Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005, articolo 33, comma 2, lettera m) individua come vessatorie quelle condizioni che consentono "al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso". Giustificato motivo che non compare nel contratto e neppure nel messaggio con cui viene data comunicazione della rimodulazione tariffaria.
2 - Il Codice del Consumo detta principi generali che regolano il rapporto fra consumatori/utenti privati e gestori/professionisti, incluso quello fra gestori e utenti delle comunicazioni elettroniche. Ai sensi dell'articolo 70, comma 4 del Codice delle Comunicazioni elettroniche (d.lgs. 259/2003), l'utente finale ha il diritto di recedere senza penali in caso di modifiche contrattuali unilaterali quando comunicate entro 30 giorni. Ma questo articolo (peraltro inserito nella sezione "Diritti degli utenti finali" e non gia' in quella dei "Diritti del gestore"!) non deroga in alcun modo al Codice del Consumo, ed in particolare all'articolo 33, comma 2, lettera m). Quest'ultimo e' quindi ad integrazione della norma precedente, e pienamente applicabile alle comunicazioni elettroniche (le uniche eccezioni sono elencate ai commi 3-6 dello stesso articolo). Infatti, il comma 6 dell'art. 70 del Codice delle comunicazioni elettroniche specifica quanto segue: "Rimane ferma l’applicazione delle norme e delle disposizioni in materia di tutela dei consumatori".

3 - Il comportamento di Tim determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (d.lgs. 206/2005, articolo 33, comma 1).

Per quanto esposto, siamo a chiedere a Codesta On.le Autorita' di valutare se esistano gli estremi per un intervento al fine di tutelare il diritto degli utenti Tim.

 
 
 
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